D.M. 15 ottobre 1993, n. 519.

Regolamento recante autorizzazione all'Istituto superioreprevenzione e sicurezza del lavoro ad esercitare attivitāomologative di primo o nuovo impianto per la messa a terra e laprotezione dalle scariche atmosferiche.

Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Allegati


IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO EDELL'ARTIGIANATO,
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZASOCIALE,
IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, concernente l'istituzione dell'Istituto superiore prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL);
Visto il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 597, concernente la disciplina delle funzioni prevenzionali ed omologative delle unitā sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro ed in particolare l'art. 2;

Visto il decreto interministeriale 23 dicembre 1982 concernente l'autorizzazione alle unitā sanitarie locali ad esercitare attivitā omologativa di primo o nuovo impianto in nome e per conto dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro relativamente ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ed agli impianti di messa a terra;
Considerato che tale attivitā non viene svolta dalle unitā sanitarie locali con tempestivitā e con uniformitā di indirizzo;

Ritenuto quindi necessario garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro ed assicurare l'unicitā delle procedure tecnico-operative sull'intero territorio nazionale;
Constatato che l'Istituto superiore prevenzione e sicurezza del lavoro č comunque in grado di assicurare su tutto il territorio nazionale l'attivitā omologativa di primo o nuovo impianto in precedenza delegata alle unitā sanitarie locali;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 21 novembre 1991;

Constatato che in data 15 ottobre 1993 č stata effettuata la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in forza all'art. 17, comma terzo, della legge 23 agosto 1988, n. 400;


Adottano il seguente regolamento:

Art. 1.

1.     L'Istituto superiore prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL) esercita direttamente le seguenti attivitā omologative di primo o nuovo impianto secondo la normativa a fianco indicata:

a) impianti di messa a terra (art. 328 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 27 aprile 1955; decreto ministeriale del 22 febbraio 1965 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale);
b) installazioni e dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche (art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 27 aprile 1955; decreto ministeriale del 22 febbraio 1965 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale).

2. Per tali servizi all'ISPESL sono versati i corrispettivi previsti dalla vigente tariffa.

Art. 2

1. Le richieste di omologazione di primo o nuovo impianto, redatte in carta semplice, dovranno pervenire ai Dipartimenti periferici dell'ISPESL competenti per territorio, unitamente ai modelli A (installazioni e dispositivi contro le scariche atmosferiche) e B (impianti di messa a terra) debitamente compilati a cura dei richiedenti in conformitā a quanto previsto negli allegati al presente regolamento.

Art. 3

1. Le unitā sanitarie locali continuano ad esercitare le successive verifiche periodiche per l'accertamento della conservazione delle installazioni ed impianti e del loro normale funzionamento.
2. Al tal fine, copia dei modelli A e B verrā inviata, a cura dell'ISPESL, alla unitā sanitaria locale competente per territorio.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi sei mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegati


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