Circ. Min. Int. 2 giugno 1982, n. 25/MI.SA. (82) 9
Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 Modificazioni deldecreto ministeriale 27 settembre
1965, concernente ladeterminazione delle attività soggette alle visite di
prevenzioneincendi. Chiarimenti e criteri applicativi.
1) Generalità
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982 è stato pubblicato il decreto del
Ministero dell'interno 16 febbraio 1982 recante modificazioni del decreto ministeriale 27
settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di
prevenzione incendi.
Le modificazioni apportate al precedente elenco delle attività soggette al controllo dei
Comandi provinciali dei vigili del fuoco si sono basate su una attenta ed approfondita
analisi dei rischi potenziali di incendio tenendo conto dei dati statistici disponibili,
delle esperienze acquisite nell'attività di estinzione e prevenzione incendi svolta dal
1965 ad oggi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della opportunità di graduare gli
adempimenti secondo i criteri emergenti dalla anzidetta analisi.
Nella elaborazione del nuovo elenco delle attività da sottoporre a controllo si è
ritenuto opportuno introdurre gli aggiornamenti conseguenti lo sviluppo tecnologico
registrato negli ultimi vent'anni nonché, di proporre in luogo di generiche indicazioni
di attività industriali e commerciali, indicazioni più precise basate sulle
caratteristiche dei prodotti trattati e delle relative lavorazioni al fine di ridurre gli
inconvenienti e le incertezze verificatasi nel passato.
Si è ritenuto anche di dover inserire direttamente nell'elenco una serie di attività
che, pur presentando limitati rischi di incendio, sono da considerarsi pericolose per le
conseguenze che eventi, anche di limitata rilevanza, possono avere a causa
dell'affollamento delle persone e della loro particolare destinazione.
Per quanto riguarda poi la scelta della periodicità dei controlli, sono stati seguiti i
seguenti criteri:
1) individuazione di quelle attività maggiormente suscettibili di dare luogo a situazioni
di rischio di particolare rilevanza ai fini della pubblica incolumità;
2) responsabilizzazione dei gestori delle diverse attività, per i quali è stato ribadito
l'obbligo di richiedere il rinnovo del certificato di prevenzione incendi in occasione di
ogni modifica apportata agli ambienti o agli impianti;
3) individuazione di intervalli di tempo più brevi per l'effettuazione delle visite,
correlata alla presumibile esigenza di più frequenti modifiche delle situazioni
ambientali o impiantistiche in relazione alla più rapida evoluzione delle tecnologie e
della organizzazione del lavoro;
4) mantenimento dei controlli, con intervalli di tempo più distanziati, per le altre
attività che, pur presentando minori probabilità di modificazioni e trasformazioni
ambientali o impiantistiche, possono costituire fonti di pericolo anche in relazione a
variazioni dell'assetto del territorio esterno.
Le considerazioni di cui sopra e la valutazione dei tempi necessari agli enti e ai privati
ed ai Comandi provinciali VV.F. per i rispettivi adempimenti, hanno portato alla scelta di
due intervalli di tempo da interporre fra successivi controlli: il primo di tre ed il
secondo di sei anni. Per un numero molto limitato di attività, per le quali è lecito
presumere la conservazione nel tempo delle caratteristiche costruttive e funzionali
originarie ed ininfluenti le modificazioni esterne, è stata prevista una visita una
tantum, essendosi ritenuto superfluo ogni successivo intervento.
Considerate le motivazioni in forza delle quali è stata stabilita la periodicità delle
visite per le diverse categorie di attività, e, fermo restando l'obbligo dei responsabili
di richiedere i necessari controlli in occasione di modificazioni ai locali o agli
impianti, la scadenza dei certificati di prevenzione incendi già rilasciati e validi alla
data di emanazione del nuovo decreto, dovrà intendersi modificata secondo i nuovi termini
da questo previsti.
Per facilitare l'applicazione della norma relativa ai nuovi termini di validità dei
certificati di prevenzione incendi i Comandi provinciali dei vigili del fuoco invieranno
apposita comunicazione alle autorità locali competenti al rilascio delle licenze di
esercizio (Comuni, Camere di commercio, ecc.) alla quale sarà unito anche l'allegato B
contenente l'analisi comparativa fra l'elenco precedente e quello recentemente emanato che
consentirà di individuare non solo le attività di nuovo inserimento o quelle eliminate
ma anche la corrispondenza tra le voci che, pur modificate formalmente, restano
sostanzialmente immutate.
I Comandi stessi tuttavia, a richiesta anche verbale degli interessati, procederanno al
rinnovo cartolario dei certificati medesimi.
2) Criteri applicativi tecnici
Per una più facile consultazione dell'elenco si è ritenuto anche opportuno suddividere
le attività in gruppi il più possibile omogenei tra loro per settore merceologico o
destinazione d'uso (allegato A); si è anche proceduto ad una analisi comparativa tra il
vecchio ed il nuovo elenco (allegato B) dalla quale si evincono sia le voci che, pur
modificate formalmente, restano sostanzialmente immutate, sia le voci completamente nuove,
sia quelle eliminate.
Per numerose voci sono stati inseriti i limiti inferiori per meglio definire il campo di
applicabilità, tenuto conto dei rischi ipotizzabili, eliminando anche una serie di
incertezze interpretative che hanno dato luogo a confusione e disorientamento per gli
operatori e per gli organi di controllo, nonché ad un sensibile contenzioso di carattere
procedurale e amministrativo.
Agli stabilimenti ed impianti che comprendono, come parti integranti del proprio ciclo
produttivo, più attività che sarebbero singolarmente soggette al controllo da parte dei
Comandi provinciali dei vigili del fuoco, dovrà essere rilasciato un unico Certificato di
prevenzione incendi relativo a tutto il complesso e con scadenza triennale, il che
costituisce una innovazione sensibile rispetto alla prassi fino ad ora adottata. Infatti,
pur sussistendo, nell'ambito di un unico complesso, differenti attività che comportano
variabili livelli di rischio e l'applicazione di specifiche e differenti normative di
sicurezza, è ovvio che, per le interdipendenze derivanti dalle singole attività, il
problema della sicurezza è da affrontarsi globalmente. Tale criterio ha pertanto imposto
l'esigenza che vi sia un unico Certificato di prevenzione incendi che dovrà contenere le
indicazioni relative alle singole attività per le quali, tra l'altro, devono applicarsi
le specifiche normative vigenti o gli appositi criteri di sicurezza.
In tale Certificato dovranno essere inserite le limitazioni e le condizioni di esercizio
ritenute necessarie.
Per le attività indicate al punto 91 Impianti per la produzione di calore con
potenzialità superiore a 100.000 Cal/h, devono intendersi quelli per il riscaldamento di
ambienti, produzione di acqua calda, cucine e lavaggio stoviglie, sterilizzazione e
disinfezione, lavaggio biancheria e simili, distruzione rifiuti, forni, ecc..
Nelle zone sottoposte ai controlli previsti dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, per gli
impianti di potenzialità compresa tra le 30.000 e le 100.000 Cal/h, dovranno essere
effettuati gli adempimenti previsti dalla legge 615 stessa, senza rilasciare il
Certificato di prevenzione incendi, che viene sostituito da una comunicazione contenente
indicazioni sulla conformità o meno alle norme vigenti.
Per complessi edilizi ad uso civile includenti più attività distintamente indicate nel
nuovo decreto possono, in via generale, considerarsi due casi:
a) complesso edilizio ad unica gestione nel quale coesistono più attività soggette ai
controlli di prevenzione incendi e che sono a servizio esclusivo del complesso edilizio
stesso (ad esempio ospedali includenti impianti di produzione di calore, depositi,
lavanderie, ecc.; alberghi includenti autorimesse, sale di riunione, centrali termiche,
locali di spettacolo e trattenimento includenti centrali termiche, di condizionamento,
ecc.).
In tale caso, anche a norma dell'art. 2 della legge 966/1965, dovrà essere rilasciato un
unico Certificato di prevenzione incendi relativo a tutto il complesso, con la scadenza
prevista nel decreto, e che dovrà contenere le indicazioni relative alle singole
attività in analogia a quanto già indicato per gli stabilimenti ed impianti industriali;
b) complesso edilizio polifunzionale a gestione non unica nel quale coesistono più
attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e che non sono a servizio del
complesso edilizio stesso (ad esempio attività commerciali, locali di trattenimento o
spettacolo, scuole, ecc.).
In tale caso dovrà essere rilasciato a ciascuna gestione dell'attività un Certificato di
prevenzione incendi con le relative scadenze previste nel decreto.
Al punto 94 del decreto sono indicati gli Edifici destinati a civile abitazione con
altezza in gronda superiore a 24 metri. La ragione della visita una tantum risiede nel
fatto che l'esigenza che comporta il rilascio del Certificato di prevenzione incendi una
tantum è rivolta principalmente alla situazione strutturale del complesso edilizio in
relazione alle previste destinazioni.
Tuttavia, per tener conto delle ipotesi di gestioni separate di attività inserite nel
complesso abitativo, nonché dell'esigenza di controllare la rispondenza degli impianti,
nel tempo, alle norme di sicurezza, come prescritto per tutti gli edifici anche se di
altezza inferiore ai 24 metri, le attività di per se stesse soggette ai controlli devono
avere ciascuna un proprio Certificato di prevenzione incendi con la validità
corrispondente.
In base a ciò, al completamento della realizzazione del complesso edilizio o della sua
ristrutturazione a seguito di modifiche sostanziali, verranno effettuate la visita per il
rilascio del Certificato di prevenzione incendi una tantum per il fabbricato di civile
abitazione, nonché le visite per le altre attività soggette ed inserite nel complesso
edilizio (produzione calore, autorimesse, ecc.), rilasciando a queste ultime appositi e
separati Certificati di prevenzione incendi.
Al punto 95 del decreto sono indicati i vani di ascensori e montacarichi in servizio
privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 m, installati in edifici
civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 m e quelli installati in edifici
industriali di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963,
n. 1497.
Per tali attività, in luogo della comunicazione contenente indicazioni sulla conformità
o meno ai criteri di sicurezza vigenti - secondo la prassi attuale - dovrà essere
rilasciato un Certificato di prevenzione incendi con validità una tantum, se i criteri
stessi risultano osservati.
Ai fini delle presenti disposizioni per altezza in gronda si intende l'altezza massima
misurata dal piano esterno accessibile ai mezzi di soccorso dei vigili del fuoco
all'intradosso del soffitto del più elevato locale abitabile.
Nei casi di attività, per legge soggette anche a controlli di organi collegiali, i
Comando possono effettuare le visite di loro competenza in occasione di tali visite
collegiali.
3) Criteri applicativi delle tariffe
Come è noto il D.M. 20 gennaio 1982 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 3 marzo
1982 ha aggiornato le tariffe per i servizi a pagamento resi agli enti ed ai privati dal
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; inoltre, ai sensi di quanto stabilito
dalla legge 966/1965, l'applicazione delle tariffe viene eseguita in funzione del tempo
necessario all'espletamento di ogni singola prestazione; tali tempi devono tenere conto
delle varie componenti afferenti il sopralluogo, la stesura della relazione, il
perfezionamento tecnico-amministrativo della pratica e la durata dei percorsi di andata e
ritorno per raggiungere il posto della visita tecnica.
Questo Ministero, in analogia a quanto già disposto con la Circolare n. 73 del 21 ottobre
1970 - da considerarsi ovviamente decaduta - ha determinato, per ogni attività soggetta a
controllo, il limite massimo di tempo nel quale l'espletamento del servizio può essere in
pratica certamente assicurato (allegato C).
Tale valutazione è stata fatta sulla base dei lavori effettuati da un gruppo di studio,
composto da funzionari tecnici centrali e periferici del Corpo, sentita un'apposita
Commissione Interministeriale della quale fanno parte funzionari del Ministero del tesoro,
funzionari dell'Ufficio legislativo, della Divisione gestioni contabili e del Servizio
tecnico centrale di questa Amministrazione.
Il numero di ore indicato nell'allegato C deve essere, come già detto, considerato come
il numero massimo ritenuto necessario per l'espletamento di ciascun tipo di prestazione e
non potrà quindi essere richiesto il pagamento di un numero di ore superiore a quello
indicato nell'allegato stesso per ogni attività.
Per attività di notevole rilevanza (grandi complessi industriali e simili) e per altri
casi particolari dipendenti da obiettive difficoltà di percorso, per i quali possa
risultare impossibile completare la prestazione entro i limiti massimi suddetti potranno
essere richiesti ulteriori versamenti sulla base dei tempi tecnici effettivamente
necessari per l'espletamento totale della pratica ed includenti anche gli accertamenti in
loco.
Per le attività di cui ai punti 2, 24, 26, 27, 28 e 30 del decreto si è ritenuto
opportuno distinguere tempi massimi differenziati in funzione del reale impegno che
presumibilmente potrà comportare il servizio (ved. allegato C).
Nulla è innovato per quanto riguarda le procedure indicate nella legge 966/1965 e le
disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del D.P.R 547/1955 e annesso D.P.R. 689/1959.
Si precisa infine che le nuove tariffe entrano in vigore dal quindicesimo giorno dalla
data di pubblicazione del D.M. 20 gennaio 1982 sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 3 marzo
1982 e quindi si applicano a tutte le prestazioni rese a decorrere dal 18 marzo 1982,
anche nel caso che dette prestazioni siano conseguenti a domande presentate
precedentemente e per le quali sia stato anche costituito il relativo deposito
provvisorio.
La fatturazione definitiva di cui allart. 7 della legge 966/1965 verrà effettuata
pertanto sulla base delle nuove tariffe in vigore e tenendo conto anche dei nuovi limiti
orari di cui alla presente Circolare.
Per le domande presentate relative ad attività non più soggette ai controlli di
prevenzione incendi, sarà provveduto, ai sensi del citato art. 7, alla restituzione delle
somme già versate a titolo di deposito provvisorio.
Allegato A
ELENCO DEI DEPOSITI E INDUSTRIE PERICOLOSESOGGETTE ALLE VISITE ED AI CONTROLLI
DIPREVENZIONE INCENDI
(Art. 4 della Legge 26 luglio 1965, n. 966)
(Elencazione per gruppi di attività omogenee)
ATTIVITA Periodo divalidità delC.P.I.
in anni Numero delleore massimeperlespletamentodella pratica
Posizionedellattivitànel D.P.R.27-4-1955n. 547
GAS COMBUSTIBILI E COMBURENTI
(produzione, trasformazione, stoccaggio, distribuzione, utilizzazione)1) Stabilimenti ed
impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compresi,
disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nmc/h
2) Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e
comburenti con potenzialità superiore a 50 Nmc/h 3) Depositi e
rivendite di gas combustibili in bombole:a) compressi:- per capacità complessiva da 0,75
a 2 mc - per capacità complessiva superiore a 2 mc b)
disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni):- per quantitativi complessivi da 75 a 500 Kg
- per quantitativi complessivi superiori a 500 Kg 4)
Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi:a) compressi:- per capacità complessiva da
0,75 a 2 mc - per capacità complessiva superiore a 2 mc
b) disciolti o liquefatti:- per capacità complessiva da 0,3 a 2 mc
- per capacità complessiva superiore a 2 mc 5)
Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi:a) compressi per capacità complessiva
superiore a 3 mc b) iquefatti per capacità complessiva superiore a 2 mc
6) Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili, compresi
quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione
cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 ba
7) Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione
8) Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti
gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti 9) Impianti per il
trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzanti gas combustibili
10) Impianti per lidrogenazione di olii e grassi 11)
Aziende nelle quali si esegue la seconda lavorazione del vetro con limpiego di oltre 15
becchi a gas 96) Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di
perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886
366363636366u.t.66666u.t.
VediallegatoC A/8A/7A/6A/9
LIQUIDI INFIAMMABILI
(produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto, distribuzione, utilizzazione)12)
Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di
infiammabilità fino a 65 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori
a 0,5 mc 13) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano
liquidi combustibili con punto di infiammabilità da 65 °C a 125 °C per quantitativi
globali in ciclo o in deposito superiore a 0,5 mc 14) Stabilimenti ed
impianti per la preparazione di olii lubrificanti, olii diatermici e simili
15) Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso
industriale, agricolo, artigianale e privato:- per capacità geometrica complessiva da 0,5
a 25 mc - per capacità geometrica complessiva superiore a 25 mc
16) Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per
uso commerciale:- per capacità geometrica complessiva da 0,2 a 10 mc -
per capacità geometrica complessiva superiore a 10 mc 17) Depositi e/o
rivendite di olii lubrificanti, di olii combustibili e simili per capacità superiore ad 1
mc 18) Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per
autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio
19) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono
vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi globali in
ciclo e/o in deposito superiori a 500 kg 20) Depositi e/o rivendite di
vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili:- con quantitativi da 500 a
1.000 kg - con quantitativi superiori a 1.000 kg 21)
Officine e laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con
oltre 5 addetti 22) Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione
superiore al 60% in volume:- con capacità da 0,2 a 10 mc - con
capacità superiore a 10 mc 23) Stabilimenti di estrazione con solventi
infiammabili e raffinazione di olii e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali
di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc 96) Piattaforme
fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui
al D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886 97) Oleodotti con diametro superiore a
100 mm 3366363663636633u.t.u.t.
VediallegatoC
SOSTANZE ESPLOSIVE E AFFINI
(produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto, distribuzione, utilizzazione)
24) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti
classificate come tali dal regolamento di esecuzione del Testo Unico delle leggi di
Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché perossidi organici 3
25) Esecuzione di minuta vendita di sostanze esplodenti di cui ai DD.MM. 18 ottobre 1973 e
18 settembre 1975, e successive modificazioni ed integrazioni
6
26) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili
che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori
3
27) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio,
di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici
3
28) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette
all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas
infiammabili 3
29) Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore
al 60% di perossido di idrogeno 3
SOSTANZE RADIOGENE
(produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto, distribuzione, utilizzazione)
75) Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche
saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano
isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di
radiazioni ionizzanti (art. 13 della Legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e art. 102 del D.P.R.
13 febbraio 1964, n. 185) 6
76) Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo VI del D.P.R. 13
febbraio 1964, n. 185) 6
77) Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al trasporto di materie
fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della Legge 31 dicembre 1962, n. 1860,
sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1704)
6
78) Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in corso di
spedizione 6
79) Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui
radioattivi (art. 1, lettera B) della Legge 31 dicembre 1962, n. 1860)
6
80) Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che
comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego:- impianti
nucleari:- reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di
trasporto;- impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari;- impianti
per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti;- impianti per la separazione
degli isotopi 6 VediallegatoC
ELEMENTI E LEGHE Dl METALLI E NON METALLI COMBUSTIBILI
(Fosforo, zolfo, magnesio, elektron, ecc.)
30) Fabbriche e depositi di fiammiferi 6
A/37
31) Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro
di fosforo 3
A/36
32) Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo
3
A/38
33) Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 100 q.li
6
34) Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e detiene magnesio, elektron e altre
leghe ad alto tenore di magnesio 3
A/41
PRODOTTI CHIMICI
59) Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali,
fitofarmaci, coloranti, organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di
solventi ed altri prodotti infiammabili 3
60) Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con
potenzialità globale superiore a 500 q.li 6
81) Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di
paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di
glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini
3
GOMMA
54) Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma,
con quantitativi superiori a 50 q.li 6
55) Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li
6
56) Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q.li in lavorazione o
in deposito 6
CARTA E AFFINI
42) Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento
di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o
lavorazione superiore a 500 q.li 6
43) Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita
della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta
con quantitativi superiori a 50 q.li 6
A/45
POLIGRAFICHE, EDITORIALI E AFFINI93) Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività
similari con oltre 5 addetti 6
VediallegatoC
FOTO-CINEMATOGRAFIA E AFFINI
44) Stabilimenti ed impianti ove si producono impiegano e/o detengono carte fotografiche,
calcolgrafiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e
fotografiche di sicurezza con materiale in deposito superiore a 100 q.li
6
A/44
45) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono pellicole
cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile per quantitativi superiori a 5
kg 3
A/33A/34A/35
51) Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive
6
52) Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche
6
53) Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali
6
A/43
MATERIE PLASTICHE
57) Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche con
quantitativi superiori a 50 q.li 3
58) Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li
6
62) Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 100 q.li
6
65) Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche, lampade a tubi
luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche, ecc
6
66) Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri metalli
3
67) Stabilimenti ed impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari comportanti
la fusione di metalli o altre sostanze 3
68) Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli
6
69) Cantieri navali con oltre 5 addetti 6
70) Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e
tramviario con oltre 5 addetti 6
71) Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre 5
addetti 6
72) Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli;
officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti
6
EDIFICI Dl CIVILE ABITAZIONE
94) Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 m
u.t.
EDIFICI E STRUTTURE PER IL PUBBLICO
83) Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti
6
84) Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 postiletto
6
85) Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone
presenti 6
86) Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto
6
PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA
63) Centrali termoelettriche 3
64) Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di
potenza complessiva superiore a 25 kW 6
MATERIALI PER L'EDILIZIA73) Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche,
porcellane e simili con oltre 25 addetti 74) Cementifici
33 VediallegatoC
ALIMENTARI E AFFINI
35) Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200
q.li e relativi depositi 6
A/51
36) Impianti per l'essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di
capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato
6
37) Stabilimenti ove si producono surrogati di caffè
6
38) Zuccherifici e raffinerie dello zucchero 6
39) Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500 q.li
6
40) Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li
6
A/52
TABACCO
41) Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di
essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito a 500
q.li 6
B/l
TESSILI
48) Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e
tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con
quantitativi:- da 50 a 1.000 q.li - oltre 1.000 q.li
63
A/48
50) Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e
simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con
quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a 50 q.li
6
A/54
VESTIARIO, ABBIGLIAMENTO, ARREDAMENTO, PELLI E CALZATURE
49) Industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle;
calzaturifici:- da 25 a 75 addett - oltre 75 addetti
63
B/3
LEGNO E AFFINI(Segherie, depositi, mobilio e arredamento in legno, ecc.)
46) Depositi di legname da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di
fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e
di altri prodotti affini:- da 50 a 1.000 q.li - oltre 1.000 q.li
63
47) Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione
e/o in deposito:- da 50 a 1.000 q.li - oltre 1.000 q.li
METALLURGIA, METALMECCANICA, ELETTROTECNICA61) Stabilimenti ed impianti
per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati 87) Locali
adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda
superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi
6366 VediallegatoC
B/5
90) Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche,
archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti
alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564
u.t.
STRUTTURE Dl SERVIZIO E IMPIANTI TECNICI
88) Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a
1.000 mq 6
91) Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o
gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/
6
92) Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero
natanti, ricovero aeromobili 6
A/12
95) Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano
terreno maggiore di 20 m, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore
di 24 m e quelli installati in edifici industriali di cui all'art. 9 del D.P.R. 29 maggio
1963, n. 1497 u.t.
UFFICI, CENTRI ELABORAZIONE CALCOLO
82) Centrali elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati con oltre 25
addetti u.t.
89) Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti
u.t.
B/6
Allegato B
ATTIVITÀ SOGGETTE ALLE VISITE ED AI CONTROLLI DIPREVENZIONE INCENDI
(Art. 4 della Legge 26 luglio 1965, n. 966)
Prospetto di comparazione tra il nuovo elencoed il Decreto Ministeriale 25 settembre 1965
NUOVO TESTO D.M. 25 settembre 1965 NOTE
1) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas
comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito
superiori a 50 Nmc/h 1) Stabilimenti ed officine in cui si
producono o si utilizzano gas infiammabili compressi, disciolti o liquefatti33) Centrali
ed impianti per la produzione di:- gas di distillazione (gas illuminante, gas d'olio o di
craking);- gas di reazione (gas d'aria, gas d'acqua, gas misto);- gas di carburazione
(aria carburata)
2) Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con
potenzialità superiore a 50 Nmc/h 2) Centrali di decompressione o di
compressione e di imbidonamento di gas infiammabili, stazioni di travaso, depositi di
metano e di idrocarburi gassosi, impianti di utilizzazione industriale di idrocarburi
gassosi62) Cabine di compressione o di decompressione di metano a servizio di reti di
trasporto e di distribuzione
3) Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole:a) compressi:- per capacità
complessiva da 0,75 a 2 mc- per capacità complessiva superiore a 2 mcb) disciolti o
liquefatti (in bombole o bidoni):- per quantitativi complessivi da 75 a 500 kg- per
quantitativi complessivi superiore a 500 kg 3) Depositi, con o senza
vendita al minuto, di gas infiammabili e combustibili (gas compressi, disciolti o
liquefatti)
4) Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi:a) compressi:- per capacità complessiva
da 0,75 a 2 mc- per capacità complessiva superiore a 2 mcb) disciolti o liquefatti:- per
capacità complessiva da 0,3 a 2 mc- per capacità complessiva superiore a 2 mc
Di nuova istituzione
5) Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi:a) compressi per capacità complessiva
superiore a 3 mcb) liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 mc
Di nuova istituzione
6) Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili, compresi quelli di origine
petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi
impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar 98) Gasdotti
7) Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione 36)
Distributori stradali fissi di metano e di gas di petrolio liquefatti (g.p.l.) per motori
a combustione interna
8) Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas combustibili
e/o comburenti, con oltre 5 addetti 82) Officine per la saldatura
autogena e per taglio con fiamma ossidrica e con quella ossiacetilenica
Attività contemplata nel D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547A/8
9) Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzanti gas
combustibili 21) Opifici per la maturazione e la colorazione della
frutta e dei legumi se ottenuta per riscaldamento a gas dei locali, o per la presenza di
gas infiammabili Attività contemplata nel D.P.R. 27 aprile 1955 n.
547A/7
10) Impianti per l'idrogenazione di olii e grassi 18) Opifici per la
idrogenazione di olii e di grassi (vegetali ed animali) per la lavorazione dei grassi e
produzione di margarine Attività contemplata nel D.P.R. 27 aprile 1955
n. 547A/6
17) Opifici per l'estrazione a caldo, distillazione, pirogenazione,
idrogenazione dell'olio di pesce
11) Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 becchi a gas
63) Stabilimenti per la fabbricazione del vetro, con esclusione di
quelli a carattere artigianale Attività contemplata nel D.P.R. 27
aprile 1955 n. 547A/9
12) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di
infiammabilità fino a 65 °C), con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito
superiori a 0,5 mc 4) Stabilimenti e depositi degli olii minerali,
miscele lubrificanti ed affini (distillazione, raffinazione e trattamento degli olii
minerali, industria petrolchimica, distillazione di rocce asfaltiche, distillazione a
bassa temperatura di combustibili fossili, lavorazione ulteriore di petroli, benzina,
eccetera, preparazione di carburanti speciali e miscele diverse da quelle ufficiali,
produzione e lavorazione di paraffina, vasellina, ceresina, ecc., lavorazione di olii
lubrificanti ed affini, produzione di emulsione bituminosa da petroli, rigenerazione di
olii esausti o bruciati, altre eventuali lavorazioni affini)
5) Stabilimenti e depositi di acqua ragia vegetale
11) Stabilimenti e depositi di solventi infiammabili per uso
industriale (acetato di amile, acetato di butile, acetato di etile, acetato di isoamitile,
acetato di propile, acetato di vinile, acetone, acido acetico, alcool butilico, alcool
etilico, alcool isoamilico, alcool isopropilico, alcool metilico, aldeide acetica,
benzina, benzolo, butadiene, butatone, butilene, cicloesano, cloroformio, dimetilbenzolo,
eptano, esano, etere etilico, etere isopropilico, etere metilico, etere vinilico, etere
metiletilico, etilbenzene, formiato di etile, formiato di metile, fulfurolo,
metilcicloesano, metilbutilchetone, nafta, metiletilico, ossido di etilene, ossido di
mesitile, ossisolfuro di carbonio, pridina, solfuro di carbonio, toluolo trementina)
nonché di acido ossalico (nel caso particolare in cui venga ottenuto liberando l'acido
formico dell'idrogeno, dagli acidi stearico, palmitico, oleico, con o senza distillazione
di acidi grassi), di aldeide formica, di allumina per estrazione della bauxite, di
ammoniaca per sintesi diretta e sotto pressione, di clorati alcalini, di cloro liquido, di
ossido di etile e di liquidi alogeni per azione dell'alogeno su idrocarburi gassosi, di
fosforo, di solfuro di carbonio, di carburo di calcio, di altri prodotti affini
13) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi combustibili con punto
di infiammabilità da 65 °C a 125 °C per quantitativi globali in ciclo o in deposito
superiori a 0,5 mc Punti 4511
14) Stabilimenti ed impianti per la preparazione di olii lubrificanti, olii diatermici e
simili Punti 4511
15) Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso industriale, agricolo,
artigianale e privato: - per capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 mc - per
capacità geometrica complessiva superiore a 25 mc Punti 4511
16) Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale:-
per capacità geometrica complessiva da 0,2 a 10 mc- per capacità geometrica complessiva
superiore a 10 mc 80) Rivendite al minuto di olii minerali e loro
derivati, con quantitativi di prodotti superiori ai limiti indicati nell'art. 14 del
Decreto Ministeriale 31 luglio 1934
17) Depositi e/o rivendite di olii lubrificanti, di olii diatermici e simili per capacità
superiore ad 1 mc Punto 80
18) Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso
pubblico e privato con o senza stazione di servizio 92)
Distributori fissi stradali di benzina e gasolio per motori a combustione interna e
distributori fissi per miscela
19) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono vernici, inchiostri e
lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito
superiori a 500 kg 24) Opifici per la fabbricazione degli inchiostri con
solventi infiammabili e di quelli prodotti a caldo
19) Fabbriche e depositi di vernici con solventi volatili (all'alcool,
a spirito, a lacca) e di vernici cellulosiche, nonché i relativi diluenti e plastificanti
20) Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili:-
con quantitativi da 500 a 1.000 kg- con quantitativi superiori a 1.000 kg
86) Rivendite al minuto di vernici con solventi volatili (all'alcool, a
spirito, a lacca) e di quelle cellulosiche con i relativi diluenti e plastificanti
21) Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili
con oltre 5 addetti 43) Officine per la verniciatura a fuoco dei metalli
con più di 10 operai addetti
64) Officine per la verniciatura a spruzzo e a pennello con vernici
infiammabili
22) Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume: - con
capacità da 0,2 a 10 mc - con capacità superiore a 10 mc 26) Depositi
di alcool etilico a concentrazione superiore al 60 per cento1) Distillerie e depositi di
alcool e acque45) Fabbriche di liquori - fabbriche di profumi
23) Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di olii e grassi
vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito
superiori a 0,5 mc 16) Opifici per l'estrazione a fuoco del grasso
animale o per la produzione di colle animali con impiego di solventi infiammabili23)
Stabilimenti di estrazione con solventi e raffinazione di olii vegetali
24) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti
classificate come tali dal Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle leggi di
Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché perossidi organici 8) Stabilimenti per l'industria
degli esplosivi (produzione di dinamite o gelatine esplosive - polveri senza fumo -
miscugli esplosivi a base di clorati e perclorati alcalini - esplosivi con ossigeno
liquido - sostanze innescanti - plastidrati - miscele detonanti - micce - fuochi
pirotecnici o razzi - altre eventuali lavorazioni affini)9) Depositi di esplosivi
(depositi di fabbrica o di cantiere di scaricamento - ripristino e caricamento proiettili
- depositi di vendita - deposito di consumo permanenti e temporanei - depositi giornalieri
- depositi per usi agricoli)
25) Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti di cui ai DD.MM. 18 ottobre 1973 e
18 settembre 1975, e successive modificazioni ed integrazioni 31)
Esercizi di minuta vendita (rivendita) di materie esplosive, cartucce da caccia, ecc.
26) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili
che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori
57) Depositi di clorati entro l'abitato
27) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio,
di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici
15) Fabbriche di concimi chimici a base di nitrati
28) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette
all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas
infiammabili Di nuova istituzione
29) Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore
al 60% di perossido di idrogeno Di nuova
istituzione
30) Fabbriche e depositi di fiammiferi 13) Fabbriche e depositi
all'ingrosso di fiammiferi e di torce Attività contemplata nel D.P.R.
27 aprile 1955 n. 547A/37
31) Stabilimenti ed impianti dove si produce, impiega o detiene fosforo e/o sesquisolfuro
di fosforo 25) Stabilimenti di produzione o deposito di fosforo
Attività contemplata nel D.P.R.27 aprile 1955 n. 547A/36
32) Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione delle zolfo
29) Stabilimenti per la fusione dello zolfo e per la produzione di
zolfo raffinato Attività contemplata nel D.P.R.27 aprile 1955 n.
547A/38
33) Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 100q.li
Di nuova istituzione
34) Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e detiene magnesio, elektron e altre
leghe a alto tenore di magnesio 56) Fabbriche per la produzione di lana
dacciaio. Opifici in cui si producono e si impiegano polveri metalliche od organiche;
fabbriche di prodotti di magnesio, elektron o altre leghe di magnesio ad altro tenore
Attività contemplata nel D.P.R.27 aprile 1955 n. 547A/41
35) Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200
q.li e relativi depositi 41) Mulini per cereali od altre macinazioni con
potenzialità superiore a 200q.li nelle 24 ore; Silos Attività
contemplata nel D.P.R.27 aprile 1955 n. 547A/51
36) Impianti per lessiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di
capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato
Di nuova istituzione
37) Stabilimenti ove di producono surrogati di caffè 22) Fabbriche di
surrogati di caffè
38) Zuccherifici e raffinerie dello zucchero 68) Zuccherifici e
raffinerie dello zucchero
39) Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500 q.li 87)
Pastifici con produzione giornaliera superiore a 10 q.li
40) Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li 42)
Opifici per la lavorazione del riso per la produzione di tapioca, con potenzialità
superiore ai 100 milioni nelle 24 ore Attività contemplata nel D.P.R.27
aprile 1955 n. 547A/52
41) Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di
essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito
superiori a 500 q.li 44) Aziende per la lavorazione della foglia del
tabacco comprendente processi di essiccazione Attività contemplata nel
D.P.R.27 aprile 1955 n. 547B/1 senza limiti nel deposito
42) Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento
di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o
lavorazione superiore a 500 q.li ne superiore a 500 q.li 49)
Stabilimenti per l'industria, della carta (fabbricazione delle paste meccaniche, delle
mezze paste di paglia, stracci, ecc., della carta, del cartone, carte paraffinate, cerate
e simili, carte da parati ed altri tipi affini, patinatura e verniciatura della carta e
dei cartoni, confezioni della carta a pizzo, sfrangiata globulata, ecc., confezioni di
globi e palloni di carta, carta filata e trucioli di carta, fabbricazione di registri e
quaderni, di scatole di carta e cartone, di sacchi, sacchetti, buste, involucri per
sigarette e per fiammiferi e di altri oggetti affini)
43) Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita
della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta
con quantitativi superiori a 50 q.li 59) Depositi all'ingrosso di
prodotti di cui al n. 49 e depositi per la cernita di carta usata, di stracci e di
cascami, di fibre tessili per le industrie della carta Attività
contemplata nel D.P.R.27 aprile 1955 n. 547A/45 senza limite inferiore
44) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche,
calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e
fotografiche di sicurezza con materiale in deposito superiore a 100 q.li
48) Stabilimenti per la produzione di carte fotografiche, di
carte calcografiche, di carte eliografiche e cianografiche, di pellicole cinematografiche,
radiografiche e fotografiche di sicurezza74) Depositi all'ingrosso di carte fotografiche,
calcografiche, eliografiche e fotografiche di sicurezza, nonché di prodotti della carta
in genere Attività contemplata nel D.P.R.27 aprile 1955 n. 547A/44
45) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono pellicole
cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile per quantitativi superiori a 5
kg 65) Produzione o deposito di pellicole cinematografiche e
fotografiche; agenzie di noleggio dei films con supporto in celluloide e locali per la
revisionatura degli stessi Attività contemplata nel D.P.R.27 aprile
1955 n. 547A/333435
46) Depositi di legname da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di
fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e
di altri prodotti affini: - da 500 a 1.000 q.li- superiori a 1.000 q.li
71) Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da
ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale o minerali, di
carbonella, di sughero, di sommacco e di altri prodotti affini, per quantità superiori ai
200 quintali
47) Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione
e/o in deposito: - da 50 a 1.000 q.li- oltre 1.000 q.li 50) Fabbriche di
mobili di legno, di biliardi, di arredamenti in legno, di serramenti di legno, di scale di
legno, di giocattoli in legno ed altri prodotti affini85) Segherie, falegnamerie ed
ebanisterie, depositi di prodotti di cui al n. 5020) Stabilimenti in cui viene eseguita la
iniezione di olii creosotati nel legno
48) Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e
tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con
quantitativi: tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti
affini, con quantitativi:- da 50 a 1.000 q.li- oltre 1.000 q.li 51)
Stabilimenti delle varie industrie di produzione dei tessili compresi quelli per la
produzione di olii, bozzimi, appretti e disappretti per l'industria tessile, quelli per la
verniciatura dei tessuti e simili, fabbriche di tele cerate, di linoleum e di altri simili
prodotti34) Stabilimenti per la produzione di fibre tessili poliviniliche, del rajon e
della cellophane e di prodotti affini ottenuti con l'impiego di solventi infiammabili
Attività contemplata nel D.P.R.27 aprile 1955 n. 547A/48 senza limiti
di stoccaggio
49) Industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle;
calzaturifici: - da 25 a 75 addetti - oltre 75 addetti 90)
Industrie per la confezione in serie di abiti, biancheria, indumenti di maglieria ed altri
simili (nylon, terital, ecc.) con esclusione dei laboratori a carattere artigiano
Attività contemplata nel D.P.R.27 aprile 1955 n. 547B/3
50) Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e
simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con
quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a 50 q.li
54) Opifici per la preparazione del crine vegetale, della treccia
e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, fabbricazione di scope,
lavorazione del sughero, del cacao, produzione di farine di legno macinato ed altre
fabbricazioni affini Attività contemplata nel D.P.R.27 aprile 1955 n.
547A/54 senza limite inferiore
55) Opifici per la lavorazione della setole, del crine animale, del
pelo, di fibre vegetali, del capok, delle penne e delle piume per l'imbottitura,
dellovatta e di altri prodotti affini
51) Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive52) Stabilimenti per lo
sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche 66) Stabilimenti
per la ripresa dei films (teatri di posa), per la sincronizzazione ed il doppiaggio dei
films, per lo sviluppo e stampa dei films
53) Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali 47) Laboratori di
attrezzerie teatrali e di scenografia (separati dai teatri) Attività
contemplata nel D.P.R.27 aprile 1955 n. 547A/43
54) Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma,
con quantitativi superiori a 50 q.li 10) Stabilimenti per l'industria
della gomma elastica e della guttaperca (fabbricazione: di fogli, tubi di gomma, di
oggetti di gomma e guttaperca di tessuti di gomma, di pneumatici, semipneumatici, di
calzature di gomma e di tela gomma, di maschere antigas ed antipolvere, di mastici, di
rigenerato di gomma, di ebanite, diamantite, vulcanite ed oggetti di ebanite, diamantite e
vulcanite, di altri prodotti affini) Di nuova istituzione
55) Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li
56) Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q.li in lavorazione o
in deposito 81) Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma
(riparazione di pneumatici, stivali e stivaloni di gomma, ecc.), con più di 5 operai
addetti
57) Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche con
quantitativi superiori a 50 q.li 58) Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li
30) Opifici per la fabbricazione di giocattoli in celluloide, in
plastica, in legno, in gomma, in stoffa ed altre simili sostanze Di
nuova istituzione
59) Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali,
fitofarmaci, coloranti, organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di
solventi ed altri prodotti infiammabili 12) Industrie chimiche per la
produzione di resine sintetiche, di coloranti organici ed intermedi e di prodotti
farmaceutici con impiego di solventi o altri prodotti infiammabili (acrilnitrile, bromuro
di etile, bromuro di metile, clorobenzene, cloruro di etile, dicrorcetilene, dietilamina,
diossano, etilamina, stirolo monomero)
60) Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con
potenzialità globale superiore a 500 q.li 58) Depositi di prodotti di
cui al n. 15
61) Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati
46) Stabilimenti per la costruzione di cavi e conduttori elettrici
isolati
62) Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 100 q.li
Di nuova istituzione
63) Centrali termoelettriche 96) Centrali termoelettriche di produzione
64) Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di
potenza complessiva superiore a 25 kW 91) Impianti elettrogeni azionati
da motore a scoppio per produzione di energia elettrica sussidiaria
65) Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche, lampade a tubi
luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche, ecc.
95) Fabbriche per la produzione di lampade elettriche, lampade a tubi
luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche, ecc.
66) Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri metalli
72) Stabilimenti industriali siderurgici e stabilimenti per la
produzione e la lavorazione di alluminio, zinco, piombo, mercurio, rame, antimonio e di
altri metalli
67) Stabilimenti ed impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari comportanti
la fusione di metalli o altre sostanze Di nuova
istituzione
68) Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli
75) Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e
motocicli
69) Cantieri navali con oltre 5 addetti 99) Cantieri navali per
nuove costruzioni e riparazioni
70) Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e
tramviario con oltre 5 addetti 67) Stabilimenti per la costruzione e
riparazione di automotrici, carri e carrozze per ferrovie e tramvie
71) Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre 5
addetti 76) Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi
per autoveicoli
72) Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli;
officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti 77)
Officine per riparazioni motori ed autoveicoli con oltre 5 addetti
73) Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con
oltre 25 addetti 84) Fabbriche di maioliche, porcellane e simili
74) Cementifici 89) Fornaci da laterizi, fornaci e molini da gesso, da
calce e da cemento, con annesso deposito di combustibile
75) Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche
saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano
isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di
radiazioni ionizzanti (art. 13 della Legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e art. 102 del D.P.R.
13 dicembre 1964, n. 185) 38) Impiego di isotopi radioattivi (art. 13
della Legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e art. 102 del decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 1961, n. 185); istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui
si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le
quali vengono utilizzate sostanze radioattive naturali o artificiali, apparecchi
contenenti dette sostanze e apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti
76) Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo VI del D.P.R 13
febbraio 1964, n. 185) 39) Commercio di materie radioattive (capo VI del
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185): esercizi commerciali
con detenzione di sostanze radioattive
77) Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al trasporto di materie
fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della Legge 31 dicembre 1962, n. 1860,
sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1704) 40)
Trasporto di materie fissili speciali e materie radioattive: autorimesse delle ditte in
possesso di autorizzazione permanente (art. 5 della Legge 31 dicembre 1962, n. 1860)
78) Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in corso di
spedizione Di nuova istituzione
79) Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui
radioattivi (art. 1, lettera b) della Legge 31 dicembre 1962, n. 1860)
37) Impianti nucleari (art. 1, lettera b), della Legge 31 dicembre
1962, n. 1860)
80) Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che
comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego:- impianti
nucleari:- reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di
trasporto;- impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari;- impianti
per la separazione degli isotopi; impianti per il trattamento dei combustibili nucleari
irradiati Di nuova istituzione
81) Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di
paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di
glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini 52) Opifici
per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di paraffina, di acidi grassi,
di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e
distillata ed altri prodotti affini
82) Centrali elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati con oltre 25
addetti Di nuova istituzione
83) Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti
Di nuova istituzione
84) Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti-letto
94) Edifici destinati a biblioteche, archivi, musei, gallerie,
alberghi, scuole, ospedali, collegi e simili
85) Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone
presenti Punto 94
86) Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto Punto 94
87) Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie
lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi Punto 97
Attività contemplata nel D.P.R.27 aprile 1955 n. 547B/5 solo per >
50 addetti
88) Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a
1.000 mq 88) Depositi all'ingrosso dei prodotti di cui al precedente
numero 52
97) Depositi e grandi magazzini di vendita di abiti, biancheria,
maglieria ed altri simili indumenti, grandi empori per la vendita di oggetti di genere
vario; supermercati60) Depositi all'ingrosso di creme e lucidi per pavimenti, metalli,
mobili, calzature, altri prodotti affini
89) Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti
Attività contemplata nel D.P.R.27 aprile 1955
n. 547B/6
90) Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche,
archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti
alla vigilanza dello Stato di cui al R.D. 7 novembre 1942, n. 1564 Punto
94
91) Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o
gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h 78) Impianti
centralizzati di riscaldamento alimentati con combustibile liquido 73) Forni alimentati da
combustibile solido, liquido e gassoso, per panificazione, per cottura di biscotti, di
panettone e pasticcerie diverse61) Impianti centralizzati di metano per uso civile
92) Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero
natanti, ricovero aeromobili 6) Autorimesse con più di 9 automezzi
Attività contemplata nel D.P.R.27 aprile 1955 n. 547A/12 solo per
autorimesse pubbliche
93) Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre 5 addetti
69) Tipografie
94) Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 m
Di nuova istituzione
95) Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano
terreno maggiore di 20 m, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore
di 24 m e quelli installati in edifici industriali di cui all'art. 9 del D.P.R. 29 maggio
1963, n. 1497 Di nuova istituzione
96) Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di
idrocarburi di cui al D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886
Di nuova istituzione
97) Oleodotti con diametro superiore a 100 mm 98) Oleodotti per il
trasporto di liquidi infiammabili
Attività del D.M. 25.9.1965 che risultano esclusedal nuovo elenco Sono
soggette alle visite ed ai controlli di P.I.
7) Stabilimenti per la produzione di agglomerati combustibili di bitumi, di catrame, di
leganti per uso stradale, di derivati vari: cartoni e feltri catramati, carboleum, vernici
nere, ecc.; ed altre eventuali lavorazioni affini. Con materiali in
deposito e rientra nelle condizioni di cui al punto 88
14) Opifici per la fabbricazione della ceralacca. _____
28) Laboratori ed opifici per la produzione di preparati farmaceutici galenici, di
specialità farmaceutiche, di prodotti chimici, di prodotti deodoranti, igienici
disinfettanti ed insetticidi vari. _____
32) Fabbriche e depositi, esclusi quelli di rivendita al minuto, creme e lucidi per
pavimenti, per metalli, per mobili, per calzature, ecc.; ed altri prodotti affini.
Il deposito rientra nelle condizioni di cui al punto 88
35) Aziende per la produzione di polvere di carbone. _____
53) Stabilimenti per la produzione di olii vegetali. _____
70) Depositi di agglomerati combustibili, di bitumi, di catrame e di leganti per uso
stradale, di derivati vari, di carbone e feltri catramati, di carboleum, di vernici nere,
ecc.; per quantità superiori ai 50 quintali. Il deposito rientra nelle
condizioni di cui al punto 88
79) Drogherie e mesticherie Il locale rientra nelle condizioni di cui al
punto 87
83) Lavanderia a secco e tintorie Con materiali in deposito nelle
condizioni di cui al punto 88
91) Stazioni e sottostazioni di trasformazione di energia elettrica.
_____
93) Stazioni di servizio per autoveicoli Detengono liquidi infiammabili
nelle condizioni di cui ai punti 12-13-15-16-17
100) Centrali idroelettriche di produzione. _____
Allegato C
ELENCO DEI DEPOSITI E INDUSTRIE PERICOLOSESOGGETTE ALLE VISITE ED AI CONTROLLI
DIPREVENZIONE INCENDI
(Art. 4 della Legge 26 luglio 1965, n. 966)
(Elencazione in ordine progressivo con l'indicazione deilimiti orari e delle periodicità)
(l.m.: = Limite massimo)
N.ord. ATTIVITA Numero oremassimo persingolo controllo
Periodicità dellavisita
(in anni)
1 Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas
combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in
ciclo o in deposito superiori a 50 Nmc/h 8
3
2 Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e
comburenti con potenzialità superiore a 50 Nmc/h l.m.3cabina
6 6
3 Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole:a) compressi:
- per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc
- per capacità complessiva superiore a 2 mc b) disciolti o liquefatti (in bombole o
bidoni):
- per quantitativi complessivi da 75 a 500 Kg
- per quantitativi complessivi superiori a 500Kg
2525 6363
4 Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi:a) compressi:
- per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc
- per capacità complessiva superiore a 2 mc b) disciolti o liquefatti:
- per capacità complessiva da 0,3 a 2 mc
- per capacità complessiva superiore a 2 mc
2525 6363
5 Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi:a) compressi per
capacità complessiva superiore a 3 mc b) liquefatti per capacità complessiva superiore a
2 mc 33 66
6 Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili, compresi quelli
di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e
dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar
9 u.t.
7 Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione
6 6
8 Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti
gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti
4 6
9 Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali
utilizzanti gas combustibili 6
6
10 Impianti per lidrogenazione di olii e grassi
7 6
11 Aziende per la seconda lavorazione del vetro con limpiego di oltre 15
becchi a gas 6 6
12 Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi
infiammabili (punto di infiammabilità fino a 65 °C), con quantitativi globali in ciclo
e/o in deposito superiori a 0,5 mc 8
3
13 Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi
combustibili con punto di infiammabilità da 65 °C a 125 °C per quantitativi globali in
ciclo o in deposito superiori a 0,5 mc 8
3
14 Stabilimenti ed impianti per la preparazione di olii lubrificanti,
olii diatermici e simili 8
6
15 Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso
industriale, agricolo, artigianale e privato:- per capacità geometrica complessiva da 0,5
a 25 mc - per capacità geometrica complessiva superiore a 25 mc
25 63
16 Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per
uso commerciale:- per capacità geometrica complessiva da 0,2 a 10 mc - per capacità
geometrica complessiva superiore a 10 mc
25 63
17 Depositi e/o rivendite di olii lubrificanti, di olii diatermici e
simili per capacità superiore ad 1 mc 2
6
18 Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per
autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio
4 6
19 Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono
vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi globali in
ciclo e/o in deposito superiori a 500 kg 6
3
20 Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili
e/o combustibili:- con quantitativi da 500 a 1.000 kg - con quantitativi superiori a 1.000
kg 23 63
21 Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili
e/o combustibili con oltre 5 addetti 4
6
22 Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in
volume:- con capacità da 0,2 a 10 mc - con capacità superiore a 10 mc
25 63
23 Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione
di olii e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in
deposito superiori a 0,5 mc 7
3
24 Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono
sostanze esplodenti classificate come tali dal Regolamento di esecuzione del Testo Unico
delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché perossidi organici
4l.m.dep.ti 9 3
25 Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti di cui ai DD.MM. 18
ottobre 1973 e 18 settembre 1975, e successive modificazioni ed integrazioni
2 6
26 Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono
sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non
di catalizzatori 4l.m.dep.ti 9
3
27 Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono
nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi
inorganici 4l.m.dep.ti 9 3
28 Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono
sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua
sviluppano gas infiammabili 4l.m.dep.ti 9
3
29 Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con
concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno
5 3
30 Fabbriche e depositi di fiammiferi 4
l.m.dep.ti 9 6
31 Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo
e/o sesquisolfuro di fosforo 6
3
32 Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello
zolfo 7 3
33 Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 100 q.li
4 6
34 Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e detiene magnesio,
elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio
6 3
35 Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera
superiore a 200 q.li e relativi depositi 6
6
36 Impianti per l'essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con
depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato
6 6
37 Stabilimenti ove si producono surrogati di caffè
6 6
38 Zuccherifici e raffinerie dello zucchero
8 6
39 Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500 q.li
8 6
40 Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li
6 6
41 Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco
con processi di essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o
in deposito a 500 q.li 8
6
42 Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni
e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con
materiale in deposito o lavorazione superiore a 500 q.li
6 6
43 Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi
per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria
della carte con quantitativi superiori a 50 q.li
4 6
44 Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e/o detengono
carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole
cinematografiche, radiografiche e fotografiche di sicurezza con materiale in deposito
superiore a 100 q.li 5 6
45 Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono
pellicole cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile per quantitativi
superiori a 5 Kg 5 3
46 Depositi di legname da costruzione e da lavorazione, di legna da
ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di
carbonella, di sughero e di altri prodotti affini:- da 50 a 1.000 q.li - superiori a 1.000
q.li 24 63
47 Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale
in lavorazione e/o in deposito:- da 50 a 1.000 q.li - oltre 1.000 q.li
46 63
48 Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre
tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini,
con quantitativi:- da 50 a 1.000 q.li - oltre 1.000 q.li
69 63
49 Industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione
della pelle; calzaturifici:- da 25 a 75 addetti - oltre 75 addetti
68 63
50 Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale,
della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del
sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a 50 q.li
6 6
51 Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive
5 6
52 Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole
cinematografiche 5 6
53 Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali
4 6
54 Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e
rigenerazione della gomma, con quantitativi superiori a 5 q.li
4 6
55 Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100
q.li 3 6
56 Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q.li
in lavorazione o in deposito 2
6
57 Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie
plastiche con quantitativi superiori a 50 q.li
6 3
58 Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li
4 6
59 Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine
sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti, organici e intermedi e prodotti
farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili
6 3
60 Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di
fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.li
5 6
61 Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori
elettrici isolati 8 6
62 Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi
superiori a 100 q.li 4 6
63 Centrali termoelettriche
8 3
64 Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori
endotermici di potenza complessiva superiore a 25 Kw
3 6
65 Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche, lampade
a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche, ecc..
8 6
66 Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri
metalli 8 3
67 Stabilimenti ed impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni
similari comportanti la fusione di metalli o altre sostanze
6 3
68 Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli
9 6
69 Cantieri navali con oltre 5 addetti
8 6
70 Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile
ferroviario e tramviario con oltre 5 addetti
8 6
71 Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per
autoveicoli con oltre 5 addetti 8
6
72 Officine per la lavorazione di autoveicoli con capienza superiore a 9
autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti
4 6
73 Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche,
porcellane e simili con oltre 25 addetti 6
3
74 Cementifici 6
3
75 Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano,
anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si
impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi
generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 della Legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e art.
102 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185) 4
6
76 Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo VI
del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185) 4
6
77 Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al
trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della Legge 31
dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1704)
4 6
78 Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in
corso di spedizione 2 6
79 Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o
residui radioattivi (art. 1, lettera b) della Legge 31 dicembre 1962, n. 1860)
4 6
80 Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed
attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto
impiego:- impianti nucleari:- reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di
un mezzo di trasporto;- impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie
nucleari;impianti per la separazione degli isotopi;impianti per il trattamento dei
combustibili nucleari irradiati 9
6
81 Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri
oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia
prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini
6 3
82 Centrali elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati
con oltre 25 addetti 4
u.t.
83 Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza
superiore a 100 posti 6
6
84 Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25
postiletto 6 6
85 Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per
oltre 100 persone presenti 6
6
86 Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 postiletto
6 6
87 Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio
con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi
6 6
88 Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie
lorda superiore a 1.000 mq 6
6
89 Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti
6 u.t.
90 Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere
biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse
culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al R.D. 7 novembre 1942, n. 1564
6 u.t.
91 Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile
solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h
3 6
92 Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche,
ricovero natanti, ricovero aeromobili - fino a 50 autoveicoli - con oltre 50 autoveicoli e
fino a 300 - con oltre 300 autoveicoli, ricovero natanti e ricovero aeromobili
357 6
93 Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con
oltre 5 addetti 6 6
94 Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore
a 24 m 6 u.t.
95 Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa
sopra il piano terreno maggiore di 20 m, installati in edifici civili aventi altezza in
gronda maggiore di 24 m e quelli installati in edifici industriali di cui all'art. 9 del
D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497 2
u.t.
96 Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o
produzione di idrocarburi di cui al D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886
8 u.t.
97 Oleodotti con diametro superiori a 100 mm
9 u.t.