Circ. Min. Int. 2 giugno 1982, n. 25/MI.SA. (82) 9

Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 Modificazioni deldecreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente ladeterminazione delle attività soggette alle visite di prevenzioneincendi. Chiarimenti e criteri applicativi.

1) Generalità

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'interno 16 febbraio 1982 recante modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.
Le modificazioni apportate al precedente elenco delle attività soggette al controllo dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco si sono basate su una attenta ed approfondita analisi dei rischi potenziali di incendio tenendo conto dei dati statistici disponibili, delle esperienze acquisite nell'attività di estinzione e prevenzione incendi svolta dal 1965 ad oggi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della opportunità di graduare gli adempimenti secondo i criteri emergenti dalla anzidetta analisi.

Nella elaborazione del nuovo elenco delle attività da sottoporre a controllo si è ritenuto opportuno introdurre gli aggiornamenti conseguenti lo sviluppo tecnologico registrato negli ultimi vent'anni nonché, di proporre in luogo di generiche indicazioni di attività industriali e commerciali, indicazioni più precise basate sulle caratteristiche dei prodotti trattati e delle relative lavorazioni al fine di ridurre gli inconvenienti e le incertezze verificatasi nel passato.

Si è ritenuto anche di dover inserire direttamente nell'elenco una serie di attività che, pur presentando limitati rischi di incendio, sono da considerarsi pericolose per le conseguenze che eventi, anche di limitata rilevanza, possono avere a causa dell'affollamento delle persone e della loro particolare destinazione.
Per quanto riguarda poi la scelta della periodicità dei controlli, sono stati seguiti i seguenti criteri:

1) individuazione di quelle attività maggiormente suscettibili di dare luogo a situazioni di rischio di particolare rilevanza ai fini della pubblica incolumità;
2) responsabilizzazione dei gestori delle diverse attività, per i quali è stato ribadito l'obbligo di richiedere il rinnovo del certificato di prevenzione incendi in occasione di ogni modifica apportata agli ambienti o agli impianti;
3) individuazione di intervalli di tempo più brevi per l'effettuazione delle visite, correlata alla presumibile esigenza di più frequenti modifiche delle situazioni ambientali o impiantistiche in relazione alla più rapida evoluzione delle tecnologie e della organizzazione del lavoro;

4) mantenimento dei controlli, con intervalli di tempo più distanziati, per le altre attività che, pur presentando minori probabilità di modificazioni e trasformazioni ambientali o impiantistiche, possono costituire fonti di pericolo anche in relazione a variazioni dell'assetto del territorio esterno.

Le considerazioni di cui sopra e la valutazione dei tempi necessari agli enti e ai privati ed ai Comandi provinciali VV.F. per i rispettivi adempimenti, hanno portato alla scelta di due intervalli di tempo da interporre fra successivi controlli: il primo di tre ed il secondo di sei anni. Per un numero molto limitato di attività, per le quali è lecito presumere la conservazione nel tempo delle caratteristiche costruttive e funzionali originarie ed ininfluenti le modificazioni esterne, è stata prevista una visita una tantum, essendosi ritenuto superfluo ogni successivo intervento.

Considerate le motivazioni in forza delle quali è stata stabilita la periodicità delle visite per le diverse categorie di attività, e, fermo restando l'obbligo dei responsabili di richiedere i necessari controlli in occasione di modificazioni ai locali o agli impianti, la scadenza dei certificati di prevenzione incendi già rilasciati e validi alla data di emanazione del nuovo decreto, dovrà intendersi modificata secondo i nuovi termini da questo previsti.
Per facilitare l'applicazione della norma relativa ai nuovi termini di validità dei certificati di prevenzione incendi i Comandi provinciali dei vigili del fuoco invieranno apposita comunicazione alle autorità locali competenti al rilascio delle licenze di esercizio (Comuni, Camere di commercio, ecc.) alla quale sarà unito anche l'allegato B contenente l'analisi comparativa fra l'elenco precedente e quello recentemente emanato che consentirà di individuare non solo le attività di nuovo inserimento o quelle eliminate ma anche la corrispondenza tra le voci che, pur modificate formalmente, restano sostanzialmente immutate.

I Comandi stessi tuttavia, a richiesta anche verbale degli interessati, procederanno al rinnovo cartolario dei certificati medesimi.


2) Criteri applicativi tecnici

Per una più facile consultazione dell'elenco si è ritenuto anche opportuno suddividere le attività in gruppi il più possibile omogenei tra loro per settore merceologico o destinazione d'uso (allegato A); si è anche proceduto ad una analisi comparativa tra il vecchio ed il nuovo elenco (allegato B) dalla quale si evincono sia le voci che, pur modificate formalmente, restano sostanzialmente immutate, sia le voci completamente nuove, sia quelle eliminate.
Per numerose voci sono stati inseriti i limiti inferiori per meglio definire il campo di applicabilità, tenuto conto dei rischi ipotizzabili, eliminando anche una serie di incertezze interpretative che hanno dato luogo a confusione e disorientamento per gli operatori e per gli organi di controllo, nonché ad un sensibile contenzioso di carattere procedurale e amministrativo.

Agli stabilimenti ed impianti che comprendono, come parti integranti del proprio ciclo produttivo, più attività che sarebbero singolarmente soggette al controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, dovrà essere rilasciato un unico Certificato di prevenzione incendi relativo a tutto il complesso e con scadenza triennale, il che costituisce una innovazione sensibile rispetto alla prassi fino ad ora adottata. Infatti, pur sussistendo, nell'ambito di un unico complesso, differenti attività che comportano variabili livelli di rischio e l'applicazione di specifiche e differenti normative di sicurezza, è ovvio che, per le interdipendenze derivanti dalle singole attività, il problema della sicurezza è da affrontarsi globalmente. Tale criterio ha pertanto imposto l'esigenza che vi sia un unico Certificato di prevenzione incendi che dovrà contenere le indicazioni relative alle singole attività per le quali, tra l'altro, devono applicarsi le specifiche normative vigenti o gli appositi criteri di sicurezza.

In tale Certificato dovranno essere inserite le limitazioni e le condizioni di esercizio ritenute necessarie.
Per le attività indicate al punto 91 Impianti per la produzione di calore con potenzialità superiore a 100.000 Cal/h, devono intendersi quelli per il riscaldamento di ambienti, produzione di acqua calda, cucine e lavaggio stoviglie, sterilizzazione e disinfezione, lavaggio biancheria e simili, distruzione rifiuti, forni, ecc..
Nelle zone sottoposte ai controlli previsti dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, per gli impianti di potenzialità compresa tra le 30.000 e le 100.000 Cal/h, dovranno essere effettuati gli adempimenti previsti dalla legge 615 stessa, senza rilasciare il Certificato di prevenzione incendi, che viene sostituito da una comunicazione contenente indicazioni sulla conformità o meno alle norme vigenti.

Per complessi edilizi ad uso civile includenti più attività distintamente indicate nel nuovo decreto possono, in via generale, considerarsi due casi:

a) complesso edilizio ad unica gestione nel quale coesistono più attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e che sono a servizio esclusivo del complesso edilizio stesso (ad esempio ospedali includenti impianti di produzione di calore, depositi, lavanderie, ecc.; alberghi includenti autorimesse, sale di riunione, centrali termiche, locali di spettacolo e trattenimento includenti centrali termiche, di condizionamento, ecc.).

In tale caso, anche a norma dell'art. 2 della legge 966/1965, dovrà essere rilasciato un unico Certificato di prevenzione incendi relativo a tutto il complesso, con la scadenza prevista nel decreto, e che dovrà contenere le indicazioni relative alle singole attività in analogia a quanto già indicato per gli stabilimenti ed impianti industriali;

b) complesso edilizio polifunzionale a gestione non unica nel quale coesistono più attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e che non sono a servizio del complesso edilizio stesso (ad esempio attività commerciali, locali di trattenimento o spettacolo, scuole, ecc.).

In tale caso dovrà essere rilasciato a ciascuna gestione dell'attività un Certificato di prevenzione incendi con le relative scadenze previste nel decreto.
Al punto 94 del decreto sono indicati gli Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri. La ragione della visita una tantum risiede nel fatto che l'esigenza che comporta il rilascio del Certificato di prevenzione incendi una tantum è rivolta principalmente alla situazione strutturale del complesso edilizio in relazione alle previste destinazioni.

Tuttavia, per tener conto delle ipotesi di gestioni separate di attività inserite nel complesso abitativo, nonché dell'esigenza di controllare la rispondenza degli impianti, nel tempo, alle norme di sicurezza, come prescritto per tutti gli edifici anche se di altezza inferiore ai 24 metri, le attività di per se stesse soggette ai controlli devono avere ciascuna un proprio Certificato di prevenzione incendi con la validità corrispondente.
In base a ciò, al completamento della realizzazione del complesso edilizio o della sua ristrutturazione a seguito di modifiche sostanziali, verranno effettuate la visita per il rilascio del Certificato di prevenzione incendi una tantum per il fabbricato di civile abitazione, nonché le visite per le altre attività soggette ed inserite nel complesso edilizio (produzione calore, autorimesse, ecc.), rilasciando a queste ultime appositi e separati Certificati di prevenzione incendi.

Al punto 95 del decreto sono indicati i vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 m, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 m e quelli installati in edifici industriali di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497.
Per tali attività, in luogo della comunicazione contenente indicazioni sulla conformità o meno ai criteri di sicurezza vigenti - secondo la prassi attuale - dovrà essere rilasciato un Certificato di prevenzione incendi con validità una tantum, se i criteri stessi risultano osservati.

Ai fini delle presenti disposizioni per altezza in gronda si intende l'altezza massima misurata dal piano esterno accessibile ai mezzi di soccorso dei vigili del fuoco all'intradosso del soffitto del più elevato locale abitabile.
Nei casi di attività, per legge soggette anche a controlli di organi collegiali, i Comando possono effettuare le visite di loro competenza in occasione di tali visite collegiali.


3) Criteri applicativi delle tariffe

Come è noto il D.M. 20 gennaio 1982 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 3 marzo 1982 ha aggiornato le tariffe per i servizi a pagamento resi agli enti ed ai privati dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; inoltre, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 966/1965, l'applicazione delle tariffe viene eseguita in funzione del tempo necessario all'espletamento di ogni singola prestazione; tali tempi devono tenere conto delle varie componenti afferenti il sopralluogo, la stesura della relazione, il perfezionamento tecnico-amministrativo della pratica e la durata dei percorsi di andata e ritorno per raggiungere il posto della visita tecnica.

Questo Ministero, in analogia a quanto già disposto con la Circolare n. 73 del 21 ottobre 1970 - da considerarsi ovviamente decaduta - ha determinato, per ogni attività soggetta a controllo, il limite massimo di tempo nel quale l'espletamento del servizio può essere in pratica certamente assicurato (allegato C).
Tale valutazione è stata fatta sulla base dei lavori effettuati da un gruppo di studio, composto da funzionari tecnici centrali e periferici del Corpo, sentita un'apposita Commissione Interministeriale della quale fanno parte funzionari del Ministero del tesoro, funzionari dell'Ufficio legislativo, della Divisione gestioni contabili e del Servizio tecnico centrale di questa Amministrazione.

Il numero di ore indicato nell'allegato C deve essere, come già detto, considerato come il numero massimo ritenuto necessario per l'espletamento di ciascun tipo di prestazione e non potrà quindi essere richiesto il pagamento di un numero di ore superiore a quello indicato nell'allegato stesso per ogni attività.
Per attività di notevole rilevanza (grandi complessi industriali e simili) e per altri casi particolari dipendenti da obiettive difficoltà di percorso, per i quali possa risultare impossibile completare la prestazione entro i limiti massimi suddetti potranno essere richiesti ulteriori versamenti sulla base dei tempi tecnici effettivamente necessari per l'espletamento totale della pratica ed includenti anche gli accertamenti in loco.

Per le attività di cui ai punti 2, 24, 26, 27, 28 e 30 del decreto si è ritenuto opportuno distinguere tempi massimi differenziati in funzione del reale impegno che presumibilmente potrà comportare il servizio (ved. allegato C).
Nulla è innovato per quanto riguarda le procedure indicate nella legge 966/1965 e le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del D.P.R 547/1955 e annesso D.P.R. 689/1959.
Si precisa infine che le nuove tariffe entrano in vigore dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del D.M. 20 gennaio 1982 sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 3 marzo 1982 e quindi si applicano a tutte le prestazioni rese a decorrere dal 18 marzo 1982, anche nel caso che dette prestazioni siano conseguenti a domande presentate precedentemente e per le quali sia stato anche costituito il relativo deposito provvisorio.

La fatturazione definitiva di cui allart. 7 della legge 966/1965 verrà effettuata pertanto sulla base delle nuove tariffe in vigore e tenendo conto anche dei nuovi limiti orari di cui alla presente Circolare.
Per le domande presentate relative ad attività non più soggette ai controlli di prevenzione incendi, sarà provveduto, ai sensi del citato art. 7, alla restituzione delle somme già versate a titolo di deposito provvisorio.



Allegato A

ELENCO DEI DEPOSITI E INDUSTRIE PERICOLOSESOGGETTE ALLE VISITE ED AI CONTROLLI DIPREVENZIONE INCENDI
(Art. 4 della Legge 26 luglio 1965, n. 966)

(Elencazione per gruppi di attività omogenee)

ATTIVITA    Periodo divalidità delC.P.I.
in anni    Numero delleore massimeperlespletamentodella pratica     Posizionedellattivitànel D.P.R.27-4-1955n. 547
GAS COMBUSTIBILI E COMBURENTI
(produzione, trasformazione, stoccaggio, distribuzione, utilizzazione)1) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compresi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nmc/h     2) Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nmc/h    3) Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole:a) compressi:- per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc    - per capacità complessiva superiore a 2 mc    b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni):- per quantitativi complessivi da 75 a 500 Kg     - per quantitativi complessivi superiori a 500 Kg    4) Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi:a) compressi:- per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc    - per capacità complessiva superiore a 2 mc     b) disciolti o liquefatti:- per capacità complessiva da 0,3 a 2 mc     - per capacità complessiva superiore a 2 mc    5) Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi:a) compressi per capacità complessiva superiore a 3 mc    b) iquefatti per capacità complessiva superiore a 2 mc     6) Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 ba     7) Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione     8) Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti    9) Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzanti gas combustibili     10) Impianti per lidrogenazione di olii e grassi    11) Aziende nelle quali si esegue la seconda lavorazione del vetro con limpiego di oltre 15 becchi a gas    96) Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886         366363636366u.t.66666u.t.     VediallegatoC    A/8A/7A/6A/9
LIQUIDI INFIAMMABILI
(produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto, distribuzione, utilizzazione)12) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilità fino a 65 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc    13) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità da 65 °C a 125 °C per quantitativi globali in ciclo o in deposito superiore a 0,5 mc    14) Stabilimenti ed impianti per la preparazione di olii lubrificanti, olii diatermici e simili     15) Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso industriale, agricolo, artigianale e privato:- per capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 mc    - per capacità geometrica complessiva superiore a 25 mc     16) Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale:- per capacità geometrica complessiva da 0,2 a 10 mc    - per capacità geometrica complessiva superiore a 10 mc    17) Depositi e/o rivendite di olii lubrificanti, di olii combustibili e simili per capacità superiore ad 1 mc    18) Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio     19) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 kg    20) Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili:- con quantitativi da 500 a 1.000 kg    - con quantitativi superiori a 1.000 kg    21) Officine e laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti    22) Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume:- con capacità da 0,2 a 10 mc    - con capacità superiore a 10 mc    23) Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di olii e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc    96) Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886    97) Oleodotti con diametro superiore a 100 mm        3366363663636633u.t.u.t.     VediallegatoC   
SOSTANZE ESPLOSIVE E AFFINI
(produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto, distribuzione, utilizzazione)            
24) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché perossidi organici        3        
25) Esecuzione di minuta vendita di sostanze esplodenti di cui ai DD.MM. 18 ottobre 1973 e 18 settembre 1975, e successive modificazioni ed integrazioni         6       
26) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori         3       
27) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici         3       
28) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili        3        
29) Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno        3        
SOSTANZE RADIOGENE
(produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto, distribuzione, utilizzazione)            
75) Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 della Legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e art. 102 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185)        6        
76) Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo VI del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185)        6        
77) Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della Legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1704)         6       
78) Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in corso di spedizione        6        
79) Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi (art. 1, lettera B) della Legge 31 dicembre 1962, n. 1860)         6       
80) Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego:- impianti nucleari:- reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto;- impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari;- impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti;- impianti per la separazione degli isotopi        6    VediallegatoC    
ELEMENTI E LEGHE Dl METALLI E NON METALLI COMBUSTIBILI
(Fosforo, zolfo, magnesio, elektron, ecc.)            
30) Fabbriche e depositi di fiammiferi        6         A/37
31) Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo        3         A/36
32) Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo          3         A/38
33) Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 100 q.li         6       
34) Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio        3         A/41
PRODOTTI CHIMICI           
59) Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti, organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili        3        
60) Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.li        6        
81) Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini         3       
GOMMA           
54) Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma, con quantitativi superiori a 50 q.li        6        
55) Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li         6       
56) Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q.li in lavorazione o in deposito        6        
CARTA E AFFINI           
42) Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione superiore a 500 q.li        6        
43) Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li        6         A/45
POLIGRAFICHE, EDITORIALI E AFFINI93) Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre 5 addetti        6     VediallegatoC   
FOTO-CINEMATOGRAFIA E AFFINI            
44) Stabilimenti ed impianti ove si producono impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcolgrafiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche di sicurezza con materiale in deposito superiore a 100 q.li         6         A/44
45) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono pellicole cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile per quantitativi superiori a 5 kg        3         A/33A/34A/35
51) Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive         6       
52) Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche         6       
53) Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali          6         A/43
MATERIE PLASTICHE           
57) Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche con quantitativi superiori a 50 q.li        3        
58) Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li          6        
62) Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 100 q.li         6       
65) Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche, ecc         6       
66) Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri metalli         3       
67) Stabilimenti ed impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari comportanti la fusione di metalli o altre sostanze        3        
68) Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli          6        
69) Cantieri navali con oltre 5 addetti        6        
70) Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tramviario con oltre 5 addetti        6        
71) Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre 5 addetti        6        
72) Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti         6       
EDIFICI Dl CIVILE ABITAZIONE            
94) Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 m         u.t.       
EDIFICI E STRUTTURE PER IL PUBBLICO            
83) Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti          6        
84) Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 postiletto         6       
85) Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti        6        
86) Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto         6       
PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA            
63) Centrali termoelettriche        3        
64) Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kW        6        
MATERIALI PER L'EDILIZIA73) Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti    74) Cementifici         33    VediallegatoC    
ALIMENTARI E AFFINI           
35) Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 q.li e relativi depositi        6         A/51
36) Impianti per l'essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato         6       
37) Stabilimenti ove si producono surrogati di caffè         6       
38) Zuccherifici e raffinerie dello zucchero        6        
39) Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500 q.li         6       
40) Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li         6         A/52
TABACCO           
41) Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito a 500 q.li        6         B/l
TESSILI           
48) Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi:- da 50 a 1.000 q.li    - oltre 1.000 q.li         63         A/48
50) Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a 50 q.li         6         A/54
VESTIARIO, ABBIGLIAMENTO, ARREDAMENTO, PELLI E CALZATURE            
49) Industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle; calzaturifici:- da 25 a 75 addett    - oltre 75 addetti         63         B/3
LEGNO E AFFINI(Segherie, depositi, mobilio e arredamento in legno, ecc.)            
46) Depositi di legname da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini:- da 50 a 1.000 q.li    - oltre 1.000 q.li         63       
47) Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito:- da 50 a 1.000 q.li     - oltre 1.000 q.li     METALLURGIA, METALMECCANICA, ELETTROTECNICA61) Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati    87) Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi         6366    VediallegatoC     B/5
90) Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564         u.t.       
STRUTTURE Dl SERVIZIO E IMPIANTI TECNICI            
88) Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq        6        
91) Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/         6       
92) Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili        6         A/12
95) Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 m, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 m e quelli installati in edifici industriali di cui all'art. 9 del D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497        u.t.        
UFFICI, CENTRI ELABORAZIONE CALCOLO            
82) Centrali elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati con oltre 25 addetti        u.t.        
89) Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti         u.t.         B/6

Allegato B

ATTIVITÀ SOGGETTE ALLE VISITE ED AI CONTROLLI DIPREVENZIONE INCENDI
(Art. 4 della Legge 26 luglio 1965, n. 966)

Prospetto di comparazione tra il nuovo elencoed il Decreto Ministeriale 25 settembre 1965

NUOVO TESTO    D.M. 25 settembre 1965    NOTE
1) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nmc/h     1) Stabilimenti ed officine in cui si producono o si utilizzano gas infiammabili compressi, disciolti o liquefatti33) Centrali ed impianti per la produzione di:- gas di distillazione (gas illuminante, gas d'olio o di craking);- gas di reazione (gas d'aria, gas d'acqua, gas misto);- gas di carburazione (aria carburata)   
2) Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nmc/h    2) Centrali di decompressione o di compressione e di imbidonamento di gas infiammabili, stazioni di travaso, depositi di metano e di idrocarburi gassosi, impianti di utilizzazione industriale di idrocarburi gassosi62) Cabine di compressione o di decompressione di metano a servizio di reti di trasporto e di distribuzione   
3) Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole:a) compressi:- per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc- per capacità complessiva superiore a 2 mcb) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni):- per quantitativi complessivi da 75 a 500 kg- per quantitativi complessivi superiore a 500 kg    3) Depositi, con o senza vendita al minuto, di gas infiammabili e combustibili (gas compressi, disciolti o liquefatti)   
4) Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi:a) compressi:- per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc- per capacità complessiva superiore a 2 mcb) disciolti o liquefatti:- per capacità complessiva da 0,3 a 2 mc- per capacità complessiva superiore a 2 mc         Di nuova istituzione
5) Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi:a) compressi per capacità complessiva superiore a 3 mcb) liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 mc         Di nuova istituzione
6) Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar    98) Gasdotti    
7) Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione    36) Distributori stradali fissi di metano e di gas di petrolio liquefatti (g.p.l.) per motori a combustione interna   
8) Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti    82) Officine per la saldatura autogena e per taglio con fiamma ossidrica e con quella ossiacetilenica     Attività contemplata nel D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547A/8
9) Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzanti gas combustibili    21) Opifici per la maturazione e la colorazione della frutta e dei legumi se ottenuta per riscaldamento a gas dei locali, o per la presenza di gas infiammabili    Attività contemplata nel D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547A/7
10) Impianti per l'idrogenazione di olii e grassi    18) Opifici per la idrogenazione di olii e di grassi (vegetali ed animali) per la lavorazione dei grassi e produzione di margarine    Attività contemplata nel D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547A/6
    17) Opifici per l'estrazione a caldo, distillazione, pirogenazione, idrogenazione dell'olio di pesce   
11) Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 becchi a gas     63) Stabilimenti per la fabbricazione del vetro, con esclusione di quelli a carattere artigianale    Attività contemplata nel D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547A/9
12) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilità fino a 65 °C), con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc    4) Stabilimenti e depositi degli olii minerali, miscele lubrificanti ed affini (distillazione, raffinazione e trattamento degli olii minerali, industria petrolchimica, distillazione di rocce asfaltiche, distillazione a bassa temperatura di combustibili fossili, lavorazione ulteriore di petroli, benzina, eccetera, preparazione di carburanti speciali e miscele diverse da quelle ufficiali, produzione e lavorazione di paraffina, vasellina, ceresina, ecc., lavorazione di olii lubrificanti ed affini, produzione di emulsione bituminosa da petroli, rigenerazione di olii esausti o bruciati, altre eventuali lavorazioni affini)   
    5) Stabilimenti e depositi di acqua ragia vegetale   
    11) Stabilimenti e depositi di solventi infiammabili per uso industriale (acetato di amile, acetato di butile, acetato di etile, acetato di isoamitile, acetato di propile, acetato di vinile, acetone, acido acetico, alcool butilico, alcool etilico, alcool isoamilico, alcool isopropilico, alcool metilico, aldeide acetica, benzina, benzolo, butadiene, butatone, butilene, cicloesano, cloroformio, dimetilbenzolo, eptano, esano, etere etilico, etere isopropilico, etere metilico, etere vinilico, etere metiletilico, etilbenzene, formiato di etile, formiato di metile, fulfurolo, metilcicloesano, metilbutilchetone, nafta, metiletilico, ossido di etilene, ossido di mesitile, ossisolfuro di carbonio, pridina, solfuro di carbonio, toluolo trementina) nonché di acido ossalico (nel caso particolare in cui venga ottenuto liberando l'acido formico dell'idrogeno, dagli acidi stearico, palmitico, oleico, con o senza distillazione di acidi grassi), di aldeide formica, di allumina per estrazione della bauxite, di ammoniaca per sintesi diretta e sotto pressione, di clorati alcalini, di cloro liquido, di ossido di etile e di liquidi alogeni per azione dell'alogeno su idrocarburi gassosi, di fosforo, di solfuro di carbonio, di carburo di calcio, di altri prodotti affini    
13) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità da 65 °C a 125 °C per quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5 mc    Punti 4511   
14) Stabilimenti ed impianti per la preparazione di olii lubrificanti, olii diatermici e simili    Punti 4511   
15) Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso industriale, agricolo, artigianale e privato: - per capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 mc - per capacità geometrica complessiva superiore a 25 mc    Punti 4511    
16) Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale:- per capacità geometrica complessiva da 0,2 a 10 mc- per capacità geometrica complessiva superiore a 10 mc    80) Rivendite al minuto di olii minerali e loro derivati, con quantitativi di prodotti superiori ai limiti indicati nell'art. 14 del Decreto Ministeriale 31 luglio 1934   
17) Depositi e/o rivendite di olii lubrificanti, di olii diatermici e simili per capacità superiore ad 1 mc    Punto 80   
18) Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio     92) Distributori fissi stradali di benzina e gasolio per motori a combustione interna e distributori fissi per miscela   
19) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 kg    24) Opifici per la fabbricazione degli inchiostri con solventi infiammabili e di quelli prodotti a caldo   
    19) Fabbriche e depositi di vernici con solventi volatili (all'alcool, a spirito, a lacca) e di vernici cellulosiche, nonché i relativi diluenti e plastificanti    
20) Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili:- con quantitativi da 500 a 1.000 kg- con quantitativi superiori a 1.000 kg     86) Rivendite al minuto di vernici con solventi volatili (all'alcool, a spirito, a lacca) e di quelle cellulosiche con i relativi diluenti e plastificanti    
21) Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti    43) Officine per la verniciatura a fuoco dei metalli con più di 10 operai addetti   
    64) Officine per la verniciatura a spruzzo e a pennello con vernici infiammabili   
22) Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume: - con capacità da 0,2 a 10 mc - con capacità superiore a 10 mc    26) Depositi di alcool etilico a concentrazione superiore al 60 per cento1) Distillerie e depositi di alcool e acque45) Fabbriche di liquori - fabbriche di profumi   
23) Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di olii e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc    16) Opifici per l'estrazione a fuoco del grasso animale o per la produzione di colle animali con impiego di solventi infiammabili23) Stabilimenti di estrazione con solventi e raffinazione di olii vegetali   
24) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché perossidi organici    8) Stabilimenti per l'industria degli esplosivi (produzione di dinamite o gelatine esplosive - polveri senza fumo - miscugli esplosivi a base di clorati e perclorati alcalini - esplosivi con ossigeno liquido - sostanze innescanti - plastidrati - miscele detonanti - micce - fuochi pirotecnici o razzi - altre eventuali lavorazioni affini)9) Depositi di esplosivi (depositi di fabbrica o di cantiere di scaricamento - ripristino e caricamento proiettili - depositi di vendita - deposito di consumo permanenti e temporanei - depositi giornalieri - depositi per usi agricoli)   
25) Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti di cui ai DD.MM. 18 ottobre 1973 e 18 settembre 1975, e successive modificazioni ed integrazioni    31) Esercizi di minuta vendita (rivendita) di materie esplosive, cartucce da caccia, ecc.    
26) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori     57) Depositi di clorati entro l'abitato   
27) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici     15) Fabbriche di concimi chimici a base di nitrati   
28) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili        Di nuova istituzione
29) Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno        Di nuova istituzione
30) Fabbriche e depositi di fiammiferi    13) Fabbriche e depositi all'ingrosso di fiammiferi e di torce    Attività contemplata nel D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547A/37
31) Stabilimenti ed impianti dove si produce, impiega o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo    25) Stabilimenti di produzione o deposito di fosforo     Attività contemplata nel D.P.R.27 aprile 1955 n. 547A/36
32) Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione delle zolfo     29) Stabilimenti per la fusione dello zolfo e per la produzione di zolfo raffinato    Attività contemplata nel D.P.R.27 aprile 1955 n. 547A/38
33) Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 100q.li         Di nuova istituzione
34) Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e detiene magnesio, elektron e altre leghe a alto tenore di magnesio    56) Fabbriche per la produzione di lana dacciaio. Opifici in cui si producono e si impiegano polveri metalliche od organiche; fabbriche di prodotti di magnesio, elektron o altre leghe di magnesio ad altro tenore     Attività contemplata nel D.P.R.27 aprile 1955 n. 547A/41
35) Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 q.li e relativi depositi    41) Mulini per cereali od altre macinazioni con potenzialità superiore a 200q.li nelle 24 ore; Silos    Attività contemplata nel D.P.R.27 aprile 1955 n. 547A/51
36) Impianti per lessiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato         Di nuova istituzione
37) Stabilimenti ove di producono surrogati di caffè    22) Fabbriche di surrogati di caffè   
38) Zuccherifici e raffinerie dello zucchero    68) Zuccherifici e raffinerie dello zucchero   
39) Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500 q.li    87) Pastifici con produzione giornaliera superiore a 10 q.li   
40) Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li    42) Opifici per la lavorazione del riso per la produzione di tapioca, con potenzialità superiore ai 100 milioni nelle 24 ore    Attività contemplata nel D.P.R.27 aprile 1955 n. 547A/52
41) Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 q.li    44) Aziende per la lavorazione della foglia del tabacco comprendente processi di essiccazione    Attività contemplata nel D.P.R.27 aprile 1955 n. 547B/1 senza limiti nel deposito
42) Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione superiore a 500 q.li ne superiore a 500 q.li    49) Stabilimenti per l'industria, della carta (fabbricazione delle paste meccaniche, delle mezze paste di paglia, stracci, ecc., della carta, del cartone, carte paraffinate, cerate e simili, carte da parati ed altri tipi affini, patinatura e verniciatura della carta e dei cartoni, confezioni della carta a pizzo, sfrangiata globulata, ecc., confezioni di globi e palloni di carta, carta filata e trucioli di carta, fabbricazione di registri e quaderni, di scatole di carta e cartone, di sacchi, sacchetti, buste, involucri per sigarette e per fiammiferi e di altri oggetti affini)   
43) Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li    59) Depositi all'ingrosso di prodotti di cui al n. 49 e depositi per la cernita di carta usata, di stracci e di cascami, di fibre tessili per le industrie della carta    Attività contemplata nel D.P.R.27 aprile 1955 n. 547A/45 senza limite inferiore
44) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche di sicurezza con materiale in deposito superiore a 100 q.li      48) Stabilimenti per la produzione di carte fotografiche, di carte calcografiche, di carte eliografiche e cianografiche, di pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche di sicurezza74) Depositi all'ingrosso di carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e fotografiche di sicurezza, nonché di prodotti della carta in genere    Attività contemplata nel D.P.R.27 aprile 1955 n. 547A/44
45) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono pellicole cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile per quantitativi superiori a 5 kg    65) Produzione o deposito di pellicole cinematografiche e fotografiche; agenzie di noleggio dei films con supporto in celluloide e locali per la revisionatura degli stessi    Attività contemplata nel D.P.R.27 aprile 1955 n. 547A/333435
46) Depositi di legname da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini: - da 500 a 1.000 q.li- superiori a 1.000 q.li     71) Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale o minerali, di carbonella, di sughero, di sommacco e di altri prodotti affini, per quantità superiori ai 200 quintali   
47) Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito: - da 50 a 1.000 q.li- oltre 1.000 q.li    50) Fabbriche di mobili di legno, di biliardi, di arredamenti in legno, di serramenti di legno, di scale di legno, di giocattoli in legno ed altri prodotti affini85) Segherie, falegnamerie ed ebanisterie, depositi di prodotti di cui al n. 5020) Stabilimenti in cui viene eseguita la iniezione di olii creosotati nel legno   
48) Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi: tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi:- da 50 a 1.000 q.li- oltre 1.000 q.li    51) Stabilimenti delle varie industrie di produzione dei tessili compresi quelli per la produzione di olii, bozzimi, appretti e disappretti per l'industria tessile, quelli per la verniciatura dei tessuti e simili, fabbriche di tele cerate, di linoleum e di altri simili prodotti34) Stabilimenti per la produzione di fibre tessili poliviniliche, del rajon e della cellophane e di prodotti affini ottenuti con l'impiego di solventi infiammabili     Attività contemplata nel D.P.R.27 aprile 1955 n. 547A/48 senza limiti di stoccaggio
49) Industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle; calzaturifici: - da 25 a 75 addetti - oltre 75 addetti     90) Industrie per la confezione in serie di abiti, biancheria, indumenti di maglieria ed altri simili (nylon, terital, ecc.) con esclusione dei laboratori a carattere artigiano     Attività contemplata nel D.P.R.27 aprile 1955 n. 547B/3
50) Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a 50 q.li      54) Opifici per la preparazione del crine vegetale, della treccia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, fabbricazione di scope, lavorazione del sughero, del cacao, produzione di farine di legno macinato ed altre fabbricazioni affini    Attività contemplata nel D.P.R.27 aprile 1955 n. 547A/54 senza limite inferiore
    55) Opifici per la lavorazione della setole, del crine animale, del pelo, di fibre vegetali, del capok, delle penne e delle piume per l'imbottitura, dellovatta e di altri prodotti affini   
51) Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive52) Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche    66) Stabilimenti per la ripresa dei films (teatri di posa), per la sincronizzazione ed il doppiaggio dei films, per lo sviluppo e stampa dei films   
53) Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali    47) Laboratori di attrezzerie teatrali e di scenografia (separati dai teatri)    Attività contemplata nel D.P.R.27 aprile 1955 n. 547A/43
54) Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma, con quantitativi superiori a 50 q.li    10) Stabilimenti per l'industria della gomma elastica e della guttaperca (fabbricazione: di fogli, tubi di gomma, di oggetti di gomma e guttaperca di tessuti di gomma, di pneumatici, semipneumatici, di calzature di gomma e di tela gomma, di maschere antigas ed antipolvere, di mastici, di rigenerato di gomma, di ebanite, diamantite, vulcanite ed oggetti di ebanite, diamantite e vulcanite, di altri prodotti affini)    Di nuova istituzione
55) Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li        
56) Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q.li in lavorazione o in deposito    81) Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma (riparazione di pneumatici, stivali e stivaloni di gomma, ecc.), con più di 5 operai addetti   
57) Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche con quantitativi superiori a 50 q.li 58) Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li     30) Opifici per la fabbricazione di giocattoli in celluloide, in plastica, in legno, in gomma, in stoffa ed altre simili sostanze    Di nuova istituzione
59) Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti, organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili    12) Industrie chimiche per la produzione di resine sintetiche, di coloranti organici ed intermedi e di prodotti farmaceutici con impiego di solventi o altri prodotti infiammabili (acrilnitrile, bromuro di etile, bromuro di metile, clorobenzene, cloruro di etile, dicrorcetilene, dietilamina, diossano, etilamina, stirolo monomero)   
60) Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.li    58) Depositi di prodotti di cui al n. 15   
61) Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati     46) Stabilimenti per la costruzione di cavi e conduttori elettrici isolati   
62) Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 100 q.li         Di nuova istituzione
63) Centrali termoelettriche    96) Centrali termoelettriche di produzione    
64) Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kW    91) Impianti elettrogeni azionati da motore a scoppio per produzione di energia elettrica sussidiaria   
65) Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche, ecc.     95) Fabbriche per la produzione di lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche, ecc.   
66) Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri metalli     72) Stabilimenti industriali siderurgici e stabilimenti per la produzione e la lavorazione di alluminio, zinco, piombo, mercurio, rame, antimonio e di altri metalli   
67) Stabilimenti ed impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari comportanti la fusione di metalli o altre sostanze        Di nuova istituzione
68) Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli     75) Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli   
69) Cantieri navali con oltre 5 addetti     99) Cantieri navali per nuove costruzioni e riparazioni   
70) Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tramviario con oltre 5 addetti    67) Stabilimenti per la costruzione e riparazione di automotrici, carri e carrozze per ferrovie e tramvie   
71) Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre 5 addetti    76) Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli    
72) Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti    77) Officine per riparazioni motori ed autoveicoli con oltre 5 addetti   
73) Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti    84) Fabbriche di maioliche, porcellane e simili    
74) Cementifici    89) Fornaci da laterizi, fornaci e molini da gesso, da calce e da cemento, con annesso deposito di combustibile   
75) Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 della Legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e art. 102 del D.P.R. 13 dicembre 1964, n. 185)    38) Impiego di isotopi radioattivi (art. 13 della Legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1961, n. 185); istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali vengono utilizzate sostanze radioattive naturali o artificiali, apparecchi contenenti dette sostanze e apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti    
76) Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo VI del D.P.R 13 febbraio 1964, n. 185)    39) Commercio di materie radioattive (capo VI del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185): esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive   
77) Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della Legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1704)    40) Trasporto di materie fissili speciali e materie radioattive: autorimesse delle ditte in possesso di autorizzazione permanente (art. 5 della Legge 31 dicembre 1962, n. 1860)    
78) Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in corso di spedizione        Di nuova istituzione
79) Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi (art. 1, lettera b) della Legge 31 dicembre 1962, n. 1860)     37) Impianti nucleari (art. 1, lettera b), della Legge 31 dicembre 1962, n. 1860)   
80) Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego:- impianti nucleari:- reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto;- impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari;- impianti per la separazione degli isotopi; impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradiati        Di nuova istituzione
81) Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini    52) Opifici per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini   
82) Centrali elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati con oltre 25 addetti        Di nuova istituzione
83) Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti         Di nuova istituzione
84) Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti-letto      94) Edifici destinati a biblioteche, archivi, musei, gallerie, alberghi, scuole, ospedali, collegi e simili   
85) Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti    Punto 94   
86) Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto    Punto 94    
87) Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi    Punto 97     Attività contemplata nel D.P.R.27 aprile 1955 n. 547B/5 solo per > 50 addetti
88) Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq    88) Depositi all'ingrosso dei prodotti di cui al precedente numero 52   
    97) Depositi e grandi magazzini di vendita di abiti, biancheria, maglieria ed altri simili indumenti, grandi empori per la vendita di oggetti di genere vario; supermercati60) Depositi all'ingrosso di creme e lucidi per pavimenti, metalli, mobili, calzature, altri prodotti affini   
89) Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti         Attività contemplata nel D.P.R.27 aprile 1955 n. 547B/6
90) Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al R.D. 7 novembre 1942, n. 1564    Punto 94   
91) Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h    78) Impianti centralizzati di riscaldamento alimentati con combustibile liquido 73) Forni alimentati da combustibile solido, liquido e gassoso, per panificazione, per cottura di biscotti, di panettone e pasticcerie diverse61) Impianti centralizzati di metano per uso civile    
92) Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili    6) Autorimesse con più di 9 automezzi     Attività contemplata nel D.P.R.27 aprile 1955 n. 547A/12 solo per autorimesse pubbliche
93) Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre 5 addetti     69) Tipografie   
94) Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 m         Di nuova istituzione
95) Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 m, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 m e quelli installati in edifici industriali di cui all'art. 9 del D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497        Di nuova istituzione
96) Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886         Di nuova istituzione
97) Oleodotti con diametro superiore a 100 mm    98) Oleodotti per il trasporto di liquidi infiammabili   


Attività del D.M. 25.9.1965 che risultano esclusedal nuovo elenco    Sono soggette alle visite ed ai controlli di P.I.
7) Stabilimenti per la produzione di agglomerati combustibili di bitumi, di catrame, di leganti per uso stradale, di derivati vari: cartoni e feltri catramati, carboleum, vernici nere, ecc.; ed altre eventuali lavorazioni affini.    Con materiali in deposito e rientra nelle condizioni di cui al punto 88
14) Opifici per la fabbricazione della ceralacca.    _____
28) Laboratori ed opifici per la produzione di preparati farmaceutici galenici, di specialità farmaceutiche, di prodotti chimici, di prodotti deodoranti, igienici disinfettanti ed insetticidi vari.    _____
32) Fabbriche e depositi, esclusi quelli di rivendita al minuto, creme e lucidi per pavimenti, per metalli, per mobili, per calzature, ecc.; ed altri prodotti affini.     Il deposito rientra nelle condizioni di cui al punto 88
35) Aziende per la produzione di polvere di carbone.    _____
53) Stabilimenti per la produzione di olii vegetali.    _____
70) Depositi di agglomerati combustibili, di bitumi, di catrame e di leganti per uso stradale, di derivati vari, di carbone e feltri catramati, di carboleum, di vernici nere, ecc.; per quantità superiori ai 50 quintali.    Il deposito rientra nelle condizioni di cui al punto 88
79) Drogherie e mesticherie    Il locale rientra nelle condizioni di cui al punto 87
83) Lavanderia a secco e tintorie    Con materiali in deposito nelle condizioni di cui al punto 88
91) Stazioni e sottostazioni di trasformazione di energia elettrica.     _____
93) Stazioni di servizio per autoveicoli    Detengono liquidi infiammabili nelle condizioni di cui ai punti 12-13-15-16-17
100) Centrali idroelettriche di produzione.    _____

Allegato C

ELENCO DEI DEPOSITI E INDUSTRIE PERICOLOSESOGGETTE ALLE VISITE ED AI CONTROLLI DIPREVENZIONE INCENDI
(Art. 4 della Legge 26 luglio 1965, n. 966)

(Elencazione in ordine progressivo con l'indicazione deilimiti orari e delle periodicità)
(l.m.: = Limite massimo)

N.ord.    ATTIVITA    Numero oremassimo persingolo controllo     Periodicità dellavisita
(in anni)


1    Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nmc/h         8     3
2    Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nmc/h     l.m.3cabina     6    6
3    Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole:a) compressi:
- per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc
- per capacità complessiva superiore a 2 mc b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni):
- per quantitativi complessivi da 75 a 500 Kg
- per quantitativi complessivi superiori a 500Kg          2525    6363
4    Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi:a) compressi:
- per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc
- per capacità complessiva superiore a 2 mc b) disciolti o liquefatti:
- per capacità complessiva da 0,3 a 2 mc
- per capacità complessiva superiore a 2 mc          2525    6363
5    Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi:a) compressi per capacità complessiva superiore a 3 mc b) liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 mc         33    66
6    Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar          9    u.t.
7    Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione          6    6
8    Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti          4    6
9    Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzanti gas combustibili         6     6
10    Impianti per lidrogenazione di olii e grassi          7    6
11    Aziende per la seconda lavorazione del vetro con limpiego di oltre 15 becchi a gas         6    6
12    Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilità fino a 65 °C), con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc         8     3
13    Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità da 65 °C a 125 °C per quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5 mc         8     3
14    Stabilimenti ed impianti per la preparazione di olii lubrificanti, olii diatermici e simili         8     6
15    Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso industriale, agricolo, artigianale e privato:- per capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 mc - per capacità geometrica complessiva superiore a 25 mc          25    63
16    Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale:- per capacità geometrica complessiva da 0,2 a 10 mc - per capacità geometrica complessiva superiore a 10 mc          25    63
17    Depositi e/o rivendite di olii lubrificanti, di olii diatermici e simili per capacità superiore ad 1 mc         2     6
18    Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio          4    6
19    Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 kg         6     3
20    Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili:- con quantitativi da 500 a 1.000 kg - con quantitativi superiori a 1.000 kg         23    63
21    Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti         4     6
22    Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume:- con capacità da 0,2 a 10 mc - con capacità superiore a 10 mc          25    63
23    Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di olii e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc         7     3
24    Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché perossidi organici      4l.m.dep.ti    9    3
25    Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti di cui ai DD.MM. 18 ottobre 1973 e 18 settembre 1975, e successive modificazioni ed integrazioni          2    6
26    Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori     4l.m.dep.ti    9     3
27    Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici     4l.m.dep.ti    9    3
28    Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili     4l.m.dep.ti    9     3
29    Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno          5    3
30    Fabbriche e depositi di fiammiferi     4 l.m.dep.ti    9    6
31    Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo         6     3
32    Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo         7    3
33    Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 100 q.li          4    6
34    Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio          6    3
35    Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 q.li e relativi depositi         6     6
36    Impianti per l'essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato          6    6
37    Stabilimenti ove si producono surrogati di caffè          6    6
38    Zuccherifici e raffinerie dello zucchero          8    6
39    Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500 q.li          8    6
40    Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li          6    6
41    Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito a 500 q.li         8     6
42    Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione superiore a 500 q.li          6    6
43    Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carte con quantitativi superiori a 50 q.li          4    6
44    Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche di sicurezza con materiale in deposito superiore a 100 q.li         5    6
45    Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono pellicole cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile per quantitativi superiori a 5 Kg         5    3
46    Depositi di legname da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini:- da 50 a 1.000 q.li - superiori a 1.000 q.li         24    63
47    Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito:- da 50 a 1.000 q.li - oltre 1.000 q.li          46    63
48    Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi:- da 50 a 1.000 q.li - oltre 1.000 q.li          69    63
49    Industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle; calzaturifici:- da 25 a 75 addetti - oltre 75 addetti          68    63
50    Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a 50 q.li          6    6
51    Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive          5    6
52    Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche         5    6
53    Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali          4    6
54    Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma, con quantitativi superiori a 5 q.li          4    6
55    Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li         3    6
56    Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q.li in lavorazione o in deposito         2     6
57    Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche con quantitativi superiori a 50 q.li          6    3
58    Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li          4    6
59    Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti, organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili          6    3
60    Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.li          5    6
61    Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati         8    6
62    Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 100 q.li         4    6
63    Centrali termoelettriche          8    3
64    Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 Kw          3    6
65    Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche, ecc..          8    6
66    Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri metalli         8    3
67    Stabilimenti ed impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari comportanti la fusione di metalli o altre sostanze          6    3
68    Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli          9    6
69    Cantieri navali con oltre 5 addetti          8    6
70    Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tramviario con oltre 5 addetti          8    6
71    Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre 5 addetti         8     6
72    Officine per la lavorazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti          4    6
73    Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti        6     3
74    Cementifici         6     3
75    Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 della Legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e art. 102 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185)         4     6
76    Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo VI del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185)         4     6
77    Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della Legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1704)          4    6
78    Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in corso di spedizione         2    6
79    Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi (art. 1, lettera b) della Legge 31 dicembre 1962, n. 1860)          4    6
80    Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego:- impianti nucleari:- reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto;- impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari;impianti per la separazione degli isotopi;impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradiati         9     6
81    Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini          6    3
82    Centrali elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati con oltre 25 addetti         4     u.t.
83    Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti         6     6
84    Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 postiletto         6    6
85    Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti         6     6
86    Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 postiletto          6    6
87    Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi          6    6
88    Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq         6     6
89    Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti          6    u.t.
90    Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al R.D. 7 novembre 1942, n. 1564          6    u.t.
91    Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h          3    6
92    Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili - fino a 50 autoveicoli - con oltre 50 autoveicoli e fino a 300 - con oltre 300 autoveicoli, ricovero natanti e ricovero aeromobili          357    6
93    Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre 5 addetti         6    6
94    Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 m         6    u.t.
95    Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 m, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 m e quelli installati in edifici industriali di cui all'art. 9 del D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497         2     u.t.
96    Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886          8    u.t.
97    Oleodotti con diametro superiori a 100 mm          9    u.t.